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Soccorso Istruttorio non dovuto? Inosservanza non ha conseguenze

lentepubblica.it • 18 Febbraio 2021

soccorso-istruttorio-non-dovutoIl Tar Puglia Bari Sez. I, 05/ 02/2021 n. 243 stabilisce come, in caso di soccorso istruttorio non dovuto, l’inosservanza del termine per l’integrazione documentale non può determinare l’esclusione dell’operatore.


Nel caso di specie si trattava di una procedura di affidamento diretto per forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. per la realizzazione di centri di informazione turistica.

Ecco le motiviazioni espresse dal TAR nella Sentenza.

Soccorso Istruttorio non dovuto? Inosservanza non ha conseguenze

La ricorrente aveva lamentato l’illeggittima esclusione per l’inosservanza del termine per l’integrazione documentale relativa al soccorso istruttorio.

L’art. 12 del Disciplinare richiedeva, in tema di requisiti di capacità economica e finanziaria, il possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

L’Impresa aveva riportato il totale immediatamente in una voce congiunta con altri dati, invece che nello spazio a ciò riservato nel modello predisposto dall’Ente.

Tuttavia, non vi sono margini per ritenere che l’indicazione in un rigo diverso da quello riservato nel modulo possa ritenersi rilevante. Perché, se così fosse, si seguirebbe un’interpretazione talmente formalistica da risultare in contrasto con i più elementari canoni di buona fede e di ermeneutica secondo il principio di conservazione.

Resta, pertanto, ignota la ragione del soccorso istruttorio, rivelatosi privo di fondamento, essendo stati soddisfatti pienamente i requisiti dichiarativi richiesti dal bando.

Ne consegue che l’integrazione dichiarativa è stata erroneamente richiesta ed il suo mancato adempimento è del tutto irrilevante, perché a monte l’Ente non avrebbe dovuto procedere ad alcuna attivazione del soccorso istruttorio che, essendo superfluo, non può produrre alcuna conseguenza in caso di inosservanza.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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