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Società Controllate: a breve revoca incarichi e adeguamento a Statuto

lentepubblica.it • 19 Luglio 2017

Business meetingLa Corte dei Conti chiarisce le modalità di applicazione dell’articolo 11, comma 8 del Dlgs 175/2016, il quale prevede che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, precisandone anche la tempistica.


Le indicazioni, come detto, arrivano dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Valle d’Aosta, con la deliberazione n. 7/2017.

 

L’art. 11 del TU fornisce indicazioni puntuali sulle forme di governance da instaurare e sui requisiti che i soggetti in posizione apicale devono possedere nelle società a controllo pubblico. La norma esprime in maniera altrettanto chiara ulteriori aspetti oltre a quelli già richiamati relativi a ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.

 

Il comma 8 prevede, infatti, due casistiche ben distinte e non sovrapponibili, quali rispettivamente: il divieto per i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di quella titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza di assumere incarichi di amministratore di società a controllo pubblico; la possibilità, invece, per i dipendenti della società controllante, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, di rivestire l’incarico con l’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione o alla società di appartenenza.

 

Il comma 11 prevede altresì che, nelle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono un controllo di tipo indiretto, non è consentito nominare amministratori della società controllante, a meno che agli stessi non siano attribuite deleghe gestionali a carattere continuativo, ovvero la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche o di favorire l’espletamento dell’attività di direzione e di coordinamento.

 

A monte di tale contesto, il codice civile, all’art. 2382, definisce le cause di ineleggibilità preesistenti alla nomina o intervenute nel corso dello svolgimento della carica. Nel primo caso, la presenza di una causa di ineleggibilità all’atto della nomina rende la stessa nulla. Qualora, al contrario, la causa di ineleggibilità si verifichi in corso del mandato dell’amministratore, la stessa comporta l’automatica e immediata decadenza dall’incarico.

 

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, comunque sia, devono lasciare l’incarico di amministratori di società dalle stesse controllate entro il 31 luglio e gli statuti devono essere adeguati entro lo stesso termine, se si deve procedere alle nuove nomine.

 

 

Fonte: Corte dei Conti
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