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Società Partecipate: razionalizzazione anche per quelle indirette?

lentepubblica.it • 21 Giugno 2017

partecipazioni indiretteLa Corte dei conti continua nel suo processo di “assestamento” della complessa normativa in materia di partecipate, che ha visto accavallarsi negli ultimi dieci anni tanti provvedimenti legislativi, sino al recentissimo correttivo del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al Dlgs 175/2016.


 

Alcuni profili di criticità emergono dalla relazione attuativa e si formulano alcune ulteriori considerazioni indotte dall’evoluzione del quadro normativo determinata dalle disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

 

La disciplina prevista dal Testo unico sulle partecipate, all’articolo 2, comma 1, lettera g), definisce partecipazione indiretta quella «in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica».

 

Secondo la delibera n. 56/2017 è obbligatoria la considerazione delle partecipazioni indirette nell’ambito del percorso di razionalizzazione definito dal Testo unico stesso. Relativamente alle partecipazioni non societarie, non incluse nel piano di razionalizzazione del 2015, si deve osservare come la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponde all’esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie.

 

La successiva delibera n. 85/2017, invece, afferma la necessità della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione al momento della verifica, in sede di rendiconto, dei rapporti debito/credito fra ente locale e società partecipata.

 

Circa la mancata asseverazione dei dati da parte dell’organo di revisione delle partecipate, la delibera n. 85/2017 sottolinea che è intervenuta anche la Sezione delle autonomie che, con deliberazione n. 2/2016, ha stabilito come, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nel richiamato articolo 6, comma 4, del Dl 95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall’articolo 11, comma 6, lettera j), del Dlgs 118/2011, sia sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’organo di revisione dell’ente territoriale e di quello dell’organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

 

In allegato il testo completo delle due delibere.

 

 

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti
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