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Spazi riservati a donne in gravidanza o con figli piccoli: la normativa vigente

Bufarale Andrea • 15 Novembre 2021

spazi-donne-gravidanza-figli-piccoli.La risposta ad un quesito riguardante gli spazi riservati a donne in gravidanza o con figli piccoli e la normativa vigente per le Pubbliche Amministrazioni, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questa Amministrazione comunale, appena insediata, intende promuovere nel territorio l’istituzione di spazi riservati per la sosta alle donne in gravidanza o con figli piccoli (c.d. spazi rosa). Siamo a chiedere quale sia la normativa attualmente vigente sul tema e come procedere.

a cura di Andrea Bufarale

La questione posta all’odierna attenzione è di estrema attualità in quanto nello scorso mese di settembre è stato approvato il D.L. 10 settembre 2021, n. 121 che ha apportato delle sostanziali modifiche ad alcuni punti specifici del codice della strada tra cui quello dei c.d. spazi rosa destinati al parcheggio delle donne in gravidanza o delle neomamme che, nel corso degli anni, sono stati istituiti “informalmente” in diverse realtà della penisola.

Spazi riservati a donne in gravidanza o con figli piccoli: la normativa vigente

Il D.L. 10 settembre 2021, n. 121 (art. 1), infatti, introduce un nuovo articolo all’interno del codice della strada ovvero l’art. 188-bis denominato “sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni” che recita come segue:

Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Usufruiscono delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Risultano autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.

Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, risulta soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.

Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.”

Precisazioni

Sostanzialmente si introduce un regime simile a quanto analogamente previsto per la sosta dei veicoli destinati al trasporto di persone diversamente abili con alcune dovute precisazioni:

  • le modalità di utilizzo degli spazi nonché di rilascio dei permessi devono essere stabiliti dai singoli enti con possibili differenze tra varie realtà locali;
  • al momento, notiamo che a differenza del contrassegno invalidi, non è previsto chiaramente l’obbligo di esposizione (probabilmente tale aspetto sarà chiarito in sede di conversione del D.L.);
  • manca un preciso riferimento alla segnaletica utilizzabile e si dovrà molto probabilmente provvedere alla modifica dell’art. 120 del Regolamento di esecuzione al CdS, facendo notare che probabilmente la segnaletica orizzontale dovrà essere gialla e non rosa.

Conclusioni

Dettò ciò evidenziamo come per dare concreta attuazione della nuova disposizione normativa attualmente mancano diverse indicazioni ed in particolare quelle relative alle modalità di rilascio del contrassegno da parte del Comune, all’utilizzo del contrassegno (un veicolo per volta/più veicoli), alla durata del contrassegno, alle caratteristiche e il fac-simile del contrassegno.

Consigliamo pertanto all’Ente, prima di intraprendere iniziative a riguardo, di attendere innanzitutto la conversione in legge del citato D.L. 10 settembre 2021, n. 121, nonché eventuali e successive circolari esplicative da parte del MIT affinché non debba essere necessario poi intervenire nuovamente e successivamente su atti amministrativi già adottati ed efficaci.

 

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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