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Start-Up: disciplina che ne detta le regole nel registro delle imprese

lentepubblica.it • 26 Agosto 2014

Con nota PEC dell’ 15 luglio 2014, codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società richiedente l’iscrizione come start-up innovativa, e che intende avvalersi, a tal fine, del requisito previsto dall’art. 25, comma 2, lett. h), n. 2.

In particolare la società (costituenda) intenderebbe avvalersi del requisito soggettivodell’impiego “di collaboratori a qualunque titolo”.

L’art. 25 del Dl 179/2012, al comma 2, lett. h), n. 2) afferma che “impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.

La norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. Sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.

Tuttavia la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”. Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti verificata la previsione del comma 2, lett. h), n. 2, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hannol’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.

 

FONTE: Ministero dello Sviluppo Economico

 

start_up_innovative

 

 

 

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