Nell’approssimarsi del primo compleanno, il nuovo Codice degli appalti è in larga parte non attuato. Degli oltre 50 provvedimenti attuativi sono stati, infatti, pubblicati solo alcuni atti, e segnatamente:
In altri termini, all’attuazione di appena un terzo del Codice si unisce, come sopra visto, anche il rinvio dell’attuazione contenuto in alcuni atti che avrebbero dovuto attuare taluni profili del Codice. È di tutta evidenza come il Legislatore abbia mancato l’obiettivo di dare un assetto definito alla materia, creando non poche difficoltà negli operatori economici e tra le stazioni appaltanti, a tutto vantaggio della semi-paralisi del settore e dell’aumento del contenzioso amministrativo.
Da ultimo, i profili di dubbia costituzionalità del Codice. Penso al nuovo rito c.d. “super accelerato” che impone alle imprese di impugnare subito i provvedimenti di ammissione o di esclusione in esito alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (art. 204, co. 1); alla non rifiutabilità dell’ufficio di responsabile del procedimento (art. 31, co. 1), in violazione dei fondamentali principi di libertà anche in considerazione del fatto che ai gravosi compiti gravanti in capo al RUP non fanno da contraltare risorse adeguate per la loro formazione e norme per la loro tutela legale; alla lesione del diritto di difesa (art. 24 Costituzione) laddove si prevede che, ai fini dell’attribuzione del rating d’impresa, si debba tener conto dell’incidenza del contenzioso (art. 83, co. 10); infine alla compressione della libertà d’impresa (art. 41 Cost.) ove il Codice prescrive la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere che alcuni “compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente [in caso di avvalimento] o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento” (art 89, co. 4).
Per concludere, corre obbligo menzionare la “delega-appalti” in base alla quale il Governo veniva delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo di attuazione delle direttive appalti del 2014. In disparte la circostanza che il Codice sia entrato il 19 aprile 2016, e cioè un giorno dopo il termine di scadenza previsto dalla delega, rileva un dato, a sommesso parere, costituzionalmente interessante: le direttive comunitarie sono state attuate solo in parte alla data di scadenza del termine fissato dalla delega e – cosa ancor più rilevante – decorso un anno da quel termine la disciplina degli appalti, come voluta dal Legislatore comunitario, non è stata ancora completamente recepita dal Legislatore nazionale.
A costituzionalisti l’ardua sentenza. Alle imprese e alle stazioni appaltanti il salato conto di cotante incertezze.
Fonte: articolo dell' Avv. Angelo Lucio Lacerenza - (http://www.linkedin.com/pub/angelo-lucio-lacerenza/5/952/5a4)