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Studi di Settore: chiarimenti su compilazione infedele

lentepubblica.it • 28 Giugno 2016

studi di settore - compilazioneLa circolare dell`Agenzia delle Entrate 30.05.2016 n. 24/E, che fornisce chiarimenti in merito agli studi di settore relativi ad UNICO 2016, illustra le sanzioni relative all’omessa e all’infedele compilazione dei modelli relativi agli studi di settore.

 

Dal 2016 la sanzione applicabile per infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l`applicazione degli studi di settore va da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000; si applica la sanzione massima se viene omessa la presentazione del modello, anche a seguito di specifico invito da parte dell`Agenzia delle Entrate. L`infedele indicazione dei dati contenuti nei modelli relativi agli studi di settore può dar luogo a sanzioni in capo al contribuente solo quando gli errori influenzano il calcolo dei ricavi o compensi congrui, l`assegnazione ai clusters la situazione di coerenza e normalità.

 

Infatti la circolare evidenzia che la sanzione per errata indicazione dei dati indicati in tale modello è applicabile solo se gli errori sono rilevanti ai fini dell`assegnazione ai clusters di riferimento, della congruità dei ricavi o dei compensi, del calcolo degli indicatori di normalità e coerenza. In GERICO è presente una funzionalità che segnala le variabili compilative che influiscono sulle suddette entità, esplicitate nelle Note Tecniche e Metodologiche di approvazione degli studi.

 

L’indicazione infedele dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli studi di settore preclude l`accesso al regime premiale previsto per i contribuenti che risultano congrui, normali e coerenti solamente se l`infedele indicazione dei dati ha comportato la modifica, anche non congiunta:

 

– dell`assegnazione al cluster;

 

– del calcolo dei ricavi o compensi stimati, purché tali ricavi o compensi risultanti dall`applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano superiori a quelli dichiarati;

 

– della coerenza e normalità, nel senso che non costituisce violazione sanzionabile l`indicazione errata quando il contribuente risulta congruo e coerente dopo l`inserimento dei dati corretti.

 

Si ricorda che il regime premiale per il contribuente congruo-coerente –normale beneficia dei seguenti vantaggi:

 

 

  • esclusione di accertamenti analitico – presuntivi;

 

  • riduzione di un anno dei termini di decadenza per effettuare l`accertamento;

 

  • determinazione sintetica del reddito possibile solo se quello complessivo è superiore di almeno 1/3

 

Fonte: Informa Imprese - Confartigianato Vicenza
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