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Studi di Settore: i parametri 2018 in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate

lentepubblica.it • 9 Luglio 2018

studi-settore-parametri-2018-circolare-agenzia-entrateStudi settore, parametri 2018: la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le ultime regole per l’ultimo anno di applicazione.


Dal prossimo periodo d’imposta, infatti, così come previsto dalla legge di bilancio per il 2018 che li ha fatti slittare, entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale. Dagli interventi correttivi da applicare nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata alle novità dei modelli di dichiarazione, passando per i “correttivi” congiunturali, il regime premiale e le comunicazioni di anomalie.

 

Sono questi i temi principali su cui si sofferma la circolare n. 14/E del 6 giugno 2018, con la quale l’Agenzia delle entrate illustra le regole relative all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017, nel presupposto che tale annualità sarà l’ultima alla quale potranno essere applicati gli studi stessi.

 

Il documento

 

Al riguardo, il documento di prassi ricorda che la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 931, della legge 205/2017) ha disposto la proroga di un anno degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che il Dl 50/2017 aveva originariamente previsto di introdurre dal periodo d’imposta 2017, differendone l’applicazione a quello 2018.

 

La circolare, nel premettere che nessuno dei 193 studi di settore applicabili all’annualità 2017 è stato oggetto di evoluzione rispetto a quelli previsti per il 2016, mette in evidenza che gli stessi sono stati aggiornati, per consentirne una corretta applicazione anche al periodo d’imposta 2017, con degli interventi specifici e che tale aggiornamento ha riguardato (in parte) anche i parametri.

 

Le principali novità trattate nella circolare sono le seguenti:

 

  • aggiornamento delle analisi territoriali, approvate con Dm 23 marzo 2018, a seguito dell’istituzione di nuovi Comuni e Province
  • interventi correttivi da applicare nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata, che determinano il reddito secondo quanto previsto dall’articolo 66 del Tuir
  • revisione congiunturale speciale (crisi)
  • principali novità della modulistica
  • regime premiale (articolo 10 del Dl 201/2011)
  • comunicazioni di anomalie relative al triennio d’imposta 2014-2016
  • modifiche ai parametri contabili, approvate con Dm 24 maggio 2018.

 

Aggiornamento delle analisi territoriali

 

Le integrazioni agli studi di settore approvate con il Dm 23 marzo 2018 riguardano l’aggiornamento, a partire dal periodo d’imposta 2017, delle analisi territoriali relative agli studi di settore YM05U, YG44U, YK04U, WG72A e di quelle a livello comunale e provinciale, a seguito dell’istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni Comuni, nonché dell’introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna, nel corso del 2017.

 

I correttivi “cassa”

 

Il decreto 23 marzo 2018 ha anche previsto degli interventi correttivi agli studi da applicare nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata, che determinano il reddito secondo quanto previsto dall’articolo 66 del Tuir, con riferimento a tutti i 177 studi di settore relativi alle attività di impresa in vigore per il periodo d’imposta 2017.

 

Tale intervento si è reso necessario per tenere conto delle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap (articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 232/2016) e consentire la corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti minori in regime di contabilità semplificata, evitando distorsioni nella stima. A tal fine, è stata elaborata una metodologia, in relazione al solo periodo d’imposta 2017, che prevede degli interventi correttivi, nonché la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino.

 

Per i contribuenti esercenti attività d’impresa in regime di contabilità semplificata, a esclusione di quelli che hanno optato per l’applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973, per i quali le elaborazioni effettuate hanno escluso la necessità di apportare interventi correttivi, ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi sono applicati i seguenti correttivi:

 

  • strutturale di “cassa”
  • di “cassa” relativo alle vendite verso soggetti Iva (comprese quelle con applicazione del reverse charge e quelle nei confronti delle pubbliche amministrazioni)
  • di “cassa” relativo alle vendite nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 17-ter del Dpr 600/1973
  • settoriali di “cassa”
  • territoriali di “cassa”.

 

Ciascuno dei correttivi può comportare una variazione dei ricavi stimati dallo studio di settore, in relazione sia al ricavo puntuale che al ricavo minimo.

 

I correttivi “crisi”

 

Per quanto riguarda la revisione congiunturale speciale degli studi di settore (correttivi “crisi”), approvata con il Dm 23 aprile 2018, nella circolare è stato previsto un mero rimando alla prassi già diramata, atteso che tali correttivi presentano una struttura simile a quella adottata per i periodi di imposta precedenti.

 

Le novità della modulistica

 

Nella circolare, inoltre, sono state evidenziate le principali novità riguardanti la modulistica relativa sia agli studi di settore che ai parametri, al fine di aggiornare modelli e istruzioni alla nuova annualità e recepire gli interventi correttivi approvati con i Dm 23 marzo e 24 maggio 2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, alle imprese minori in contabilità semplificata.

 

Per poter applicare i correttivi cassa previsti dal citato Dm 23 marzo 2018, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa sono stati integrati con la nuova sezione “Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata”, composta dai righi da F41 a F44.

 

Il regime premiale

 

Con riferimento al regime premiale (articolo 10, Dl 201/2011), nel documento di prassi si fa presente che, tenuto conto dei risultati dell’applicazione di tale regime al periodo 2011-2016, sentite le organizzazioni di categoria e attesa l’esigenza di garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano “fedelmente” i dati degli studi di settore e che sono congrui alle risultanze degli stessi, la circolare conferma, per il periodo di imposta 2017, i medesimi criteri di individuazione degli studi di settore che consentono l’accesso al regime premiale applicati per le annualità 2014, 2015 e 2016.

 

In particolare, con il provvedimento del 1° giugno 2018 è stato disciplinato l’accesso al regime premiale, per il solo 2017 (visto che, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il comma 931 dell’articolo 1 della legge 205/2017 ha previsto l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale), per 155 studi di settore.

 

Le comunicazioni di anomalia

 

Infine, nella circolare sono analizzate le comunicazioni di anomalie nei dati degli studi di settore relative al triennio 2014-2016, elaborate sulla base della specifica tecnica approvata con il provvedimento del 18 giugno 2018. Tali comunicazioni sono finalizzate a invitare i contribuenti interessati a valutare la specifica situazione segnalata ed eventualmente correggere spontaneamente, mediante ravvedimento, errori od omissioni contenuti nella dichiarazione dei redditi.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Alessandro Madia
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