lentepubblica


TASI: il Comune può chiamare a pagare anche gli inquilini?

lentepubblica.it • 9 Dicembre 2015

liberalizzazioneRischio saldo Tasi anche per gli inquilini. Chi occupa l’immobile in virtu’ di un contratto di locazione o di comodato dovrà infatti per l’ultima volta, in attesa che dal prossimo anno entrino in vigore le modifiche contenute nella legge di stabilità, controllare i regolamenti comunali per determinare se e quanto deve pagare a titolo di Tasi. È questa una delle principali peculiarità del tributo sui servizi indivisibili: il peso fiscale grava su entrambi i soggetti, proprietario e utilizzatore, anche se quest’ultimo sarà chiamato ad un esborso molto più contenuto.

 

E’ bene subito precisare che l’inquilino sarà chiamato a sborsare solo se il Comune ha previsto la Tasi sulle seconde case. Molti primi cittadini non lo hanno fatto preferendo anche quest’anno, mantenere solo l’Imu sulle abitazioni diverse da quelle principali ed applicare la Tasi solo sulle abitazioni principali che, com’è noto, non pagano l’Imu. In tale circostanza l’inquilino non dovrà pagare nulla in quanto il peso dell’Imu ricade interamente sul proprietario.

 

In caso contrario bisognerà vedere la ripartizione del tributo. La normativa Tasi prevede che i Comuni stabiliscano il prelievo a cui sono chiamati gli inquilini in una forchetta ricompresa tra il 10 e il 30 per cento del totale dell’imposta da pagare. La rimanente parte, tra il 70 ed il 90% del tributo, è a carico del proprietario dell’immobile. Qualora l’ente non abbia indi­cato la percentuale per il riparto del tributo tra possessore e occu­pante, il primo dovrà versare la Tasi nella misura del 90% e il se­condo nella restante parte del 10 per cento.

 

Le obbligazioni tra possessore occupante sono autonome e dunque il Comune non potrà pretendere che il proprietario versi la quota che deve essere pagata dall’inquilino. In altri termini la legge non prevede la solidarietà tra occupante e proprietario al pagamento del tributo.

 

In ogni caso la Tasi non dovrà essere pagata per quelle detenzioni temporanee di durata non superiore a 6 mesi nell’arco di un anno: in tali ipotesi la Tasi è dovuta solo dal possessore. Resta esente dal pagamento del saldo Tasi anche l’assegnatario degli alloggi sociali o chi ha un immobile in comodato che sia stato assimilato parzialmente (con la franchigia di 500 euro) o totalmente all’abitazione principale dal regolamento Comunale. In tale circostanza il Mef, con le Faq fornite il 4 giugno 2014, ha affermato che, tenuti al pagamento sono solo i possessori, mentre nulla è dovuto, a suo dire, dall’assegna­tario dell’alloggio sociale e dal comodatario.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Fabrizio Galbani
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments