Istituiti sette nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese del settore cinematografico e dell’audiovisivo. Vanno dal “6883” al “6889”. I codici, approvati con la risoluzione n. 81/E del 30 ottobre 2018, saranno operativi a partire dal prossimo 7 novembre.
I nuovi codici si sono resi necessari a seguito del riordino della disciplina sul tax credit cinema.
In particolare, l’articolo 15 della legge 220/2016 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. I successivi articoli 16, 17, 18, 19 e 20, invece, riconoscono crediti alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, alle imprese di esercizio cinematografico e alle industrie tecniche e di post-produzione, agli esercenti di sale cinematografiche per il potenziamento dell’offerta, per favorire l’attrazione degli investitori esteri e per gli investitori esterni, non appartenenti al settore.
I decreti attuativi del Mibact e del Mef, datati 15 marzo 2018, hanno previsto che tali crediti sono utilizzabili in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La risoluzione di oggi precisa che i crediti d’imposta maturati (articolo 1, commi 325-337, legge 244/2007, e articolo 8 Dl 9/2013) e non ancora interamente fruiti, potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, per l’importo residuo, con i nuovi codici tributo secondo le indicazioni fornite nella tabella.
Questo, perché, a decorrere dal 7 novembre, i vecchi codici “6823”, “6824”, “6826”, “6827”, “6828”, “6851”, “6852”, “6853” e “6854” (istituiti con le risoluzioni 258/2009, 85/2010 e 77/2015) saranno soppressi.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate