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Termoregolatore: obbligo nei condomini con impianti centralizzati

lentepubblica.it • 9 Agosto 2016

termoregolatoreIl recente dlgs n. 141/2016, entrato in vigore lo scorso 26 luglio, ha mantenuto ferma la scadenza del 31 dicembre 2016 per l’obbligo di intervento sugli impianti di riscaldamento condominiali, a pena di pesanti sanzioni pecuniarie, ma ha rivisto alcune disposizioni del dlgs n. 102/2014, che a sua volta aveva recepito la direttiva comunitaria n. 2012/27/Ue, proprio allo scopo di superare i rilievi effettuati dalla Commissione europea sulla normativa italiana. Le novità del nuovo intervento legislativo in materia di efficienza energetica hanno inciso principalmente sul criterio di riparto delle spese relative al consumo di calore per il riscaldamento e il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per l’utilizzo domestico (sempre se prodotta in modo centralizzato).

 

Il dlgs n. 102/2014 prevedeva che l’importo complessivo avrebbe dovuto essere obbligatoriamente suddiviso tra gli utenti finali in base a quanto previsto dalla norma tecnica Uni 10200 e successivi aggiornamenti e modifiche. Detta disposizione era però stata fin dall’inizio oggetto di contestazione, sia per l’imposizione della norma Uni 10200 come metodo obbligatorio per la ripartizione delle spese, sia per la necessità di dover richiedere a un professionista termotecnico il calcolo dei nuovi millesimi di fabbisogno di energia termica utile, da utilizzarsi in sostituzione dei millesimi di proprietà e di quelli tradizionali basati sulla potenza installata, sia infine per l’assenza di coefficienti correttivi per mitigare l’impatto delle dispersioni termiche nelle unità immobiliari situate in posizione svantaggiata (per esempio per quelle all’ultimo piano).

 

Proprio nel tentativo di venire incontro a queste difficoltà, il decreto correttivo prevede ora che è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso, gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alternativamente secondo i millesimi di proprietà, i metri quadrati o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Spetta quindi all’assemblea condominiale decidere il criterio di riparto del rimanente 30% da imputare a dispersione, mentre resta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione, che la suddivisione venga effettuata in base ai soli millesimi di proprietà.

Fonte: CGIA Mestre
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