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Titolari di Partita IVA: contributi ridotti alla Gestione Separata

lentepubblica.it • 16 Febbraio 2017

regimeComunicate dall’INPS le aliquote contributive applicabili per i soggetti titolari di Partita IVA iscritti alla Gestione separata Inps.


L’Inps ha comunicato le aliquote contributive applicabili per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 1/01/2017:

 

 

  • 24% per i titolari di una prestazione pensionistica o lavoratori già iscritti ad un’altra forma pensionistica obbligatoria (non modificata rispetto al 2016)
  • 32,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria non titolari di partita Iva (aumentata rispetto al 2016)
  • 25,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di partita Iva (ridotta rispetto al 2016).

 

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La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l’iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell’art. 53, c. 1 del TUIR. Si possono quindi esaminare alcuni requisiti identificativi:

 

 

  • 1. contenuto artistico o professionale dell’attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR;
  • 2. autonomia del lavoro: l’attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione;
  • 3. abitualità e professionalità del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;
  • 4. natura non di impresa: l’attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore “lavoro” sul capitale, mentre nell’attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore “organizzazione” delle risorse produttive (beni, servizi e risorse umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell’art. 55 del TUIR (ex art. 51 – Redditi d’impresa). Viceversa sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio;
  • 5. esercizio in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul modello unico.
Fonte: CGIA Mestre
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