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Trust: quali sono le norme sull’imposizione diretta?

lentepubblica.it • 23 Marzo 2016

imposta registroNella circolare 48/E del 6 agosto 2007, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affrontare anche il problema della imposizione diretta del trust, rilevando che, attesa la sua peculiare struttura giuridica, esso, sotto tale profilo, presenta i seguenti momenti potenzialmente rilevanti:

 

– l’atto istitutivo

 

– l’atto dispositivo

 

– le operazioni eventualmente poste in essere nel corso della vita del trust

 

– il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari da parte deltrustee.

 

L’atto istitutivo: l’imposta di registro

 

L’atto istitutivo è l’atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un trust. Se contiene esclusivamente la manifestazione di volontà del settlor (nonché l’indicazione delle regole di funzionamento del trust), nulla disponendo in ordine al trasferimento dei beni (disposto in un momento successivo), ed è redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 11, della Tariffa, parte prima, Dpr 131/1986, in quanto atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Con riguardo alla costituzione del trust, si ricordi che il modello delineato dalla Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 prevede l’utilizzo della forma scritta. L’articolo 3, infatti, dispone che “la Convenzione si applica ai soli trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto”. Ne deriva che il trust realizzato in Italia deve essere redatto per iscritto e quivi registrato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), Dpr 131/1986.

 

L’atto dispositivo: l’imposta sulle successioni e donazioni

 

L’atto dispositivo è l’atto con il quale il settlor trasferisce i beni al trustee. Si tratta di un negozio a titolo gratuito in forza del quale i beni trasferiti sono vincolati nel trust e affidati all’amministrazione e gestione del trustee. La costituzione di un trust rientra nella categoria dei vincoli di destinazione (cfrcircolare 3/E del 22 gennaio 2008). L’articolo 2, comma 47, Dl 262/2006, ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l’ambito applicativo della stessa alla “costituzione di vincoli di destinazione”. Ne deriva che “il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato (…) all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos” (cfr circolare 48/2007).

 

Nella citata circolare 3/2008, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha rimarcato la peculiarità del trust, precisando che esso “si differenzia dagli altri vincoli di destinazione, in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente (settlor), sia rispetto a quello dell’intestatario di tali beni (trustee). (…) In sostanza, i beni del trust costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee. Ciò che palesa una caratteristica tipica del trust, non comune alle altre ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione”.
Proprio alla luce dell’autonomia giuridica del trust rispetto al patrimonio personale del trustee, i beni che ne formano oggetto:

 

 

  • non sono aggredibili dai creditori personali del trustee
  • non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee
  • non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, qualora quest’ultimo sia coniugato
  • non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust.

 

 

Da quanto sopra, emerge una visione autonoma del trust, peraltro confermata dall’autonoma soggettività giuridica ai fini Ires prevista dall’articolo 73 Tuir. Pertanto, “la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust” (pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni). Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende a esso relative (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo). Attesa l’unicità della causa, quindi, l’imposta deve essere corrisposta in misura proporzionale al momento della segregazione del patrimonio.

 

Soggetto passivo è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa. Ai fini della determinazione delle aliquote d’imposta (e delle franchigie eventualmente fruibili), che, come noto, si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, “occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee)”. Inoltre, “ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo” (cfr circolare 48/2007).

 

L’aliquota dell’8%, in particolare, si applica nelle seguenti ipotesi:

 

 

  • trust costituito nell’interesse di soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela
  • trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale
  • trust costituito nell’interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela.

 

 

Invece, nel caso di trust costituito nell’interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato, l’aliquota d’imposta (4% o 6%) si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente tra il disponente e il trustee. Non è consentito usufruire delle franchigie quando non sia possibile l’individuazione del soggetto beneficiario, “posto che queste rilevano con riferimento a ciascun beneficiario, tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente”. Alla luce di quanto sopra discende che “la devoluzione ai beneficiari (e non ai terzi in genere) dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all’interesse dei beneficiari” (cfrcircolare 3/2008).

 

Infine, si segnala che, con la risposta a un’istanza d’interpello resa nella risoluzione 110/E del 23 aprile 2009, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile anche al trust la norma di cui all’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), introdotto dall’articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

 

La norma de qua prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per “i trasferimenti (…) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. In caso di quote sociali e azioni (…) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’ attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso (…)”.

 

Il mancato rispetto delle predette condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 Dlgs 471/1997 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

 

La finalità dell’agevolazione in esame è di “favorire attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia”, anche se attuato mediante trust, purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto articolo 3, comma 4-ter e cioè qualora:

 

 

  • il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell’azienda
  • i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente
  • il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust
  • il trustee deve proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo).

 

 

La più volte richiamata circolare 48/2007, nel completare la disamina del trattamento fiscale del trustai fini delle imposte indirette, illustra anche le modalità di applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, nonché il regime tributario delle operazioni poste in essere dal trustee durante la vita deltrust e del trasferimento dei beni ai beneficiari all’atto della cessazione o scioglimento del vincolo. Ulteriori precisazioni sono altresì contenute nella successiva circolare 3/2008

 

Imposte ipotecarie e catastali

 

In ordine alle modalità di applicazione delle imposte ipotecarie e catastali alla costituzione di vincoli di destinazione (categoria nella quale, come detto, rientra il trust), in assenza di specifiche disposizioni normative, bisogna fare riferimento a quanto previsto dal Dlgs 347/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale). In generale, tali imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Con riferimento al trust, le medesime imposte, quindi, sono dovute, in misura proporzionale, per la trascrizione e voltura degli atti che conferiscono nel trust, con effetto traslativo, beni immobili o diritti reali immobiliari.

 

Più specificamente, le imposte in parola si applicano nei seguenti casi:

 

 

  • costituzione del trust
  • successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del trust
  • trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del trust.

 

 

Come chiarito dalla circolare 3/2008, “la peculiarità del trust rispetto agli altri vincoli di destinazione (…) non rileva anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale le quali, quindi, anche in caso ditrust, sono dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo”.

 

Operazioni effettuate durante il trust

 

Nel corso della vita del trust, il trustee ben può porre in essere atti di gestione del patrimonio deltrust (ad esempio, atti di acquisto e vendita). Ai fini delle imposte indirette, tali operazioni sono assoggettate ad autonoma imposizione, “secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto”.

 

Trasferimento dei beni ai beneficiari

 

Il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari all’atto della cessazione o dello scioglimento del vincolo non determina, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un ulteriore presupposto impositivo, poiché i beni hanno già scontato l’imposta nel momento della costituzione del vincolo, cioè nel momento in cui si è determinato l’effetto segregativo. “Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione” (cfr circolare 48/2007, punto 5.5).

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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