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Nuove misure dell’UE per il recupero crediti di piccolo importo

lentepubblica.it • 15 Dicembre 2015

recupero creditiCon il regolamento CE n. 861/2007, dell’11 luglio 2007, del Parlamento e del Consiglio europeo, veniva istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione della Danimarca. L’intento del nuovo istituto è migliorare e semplificare le procedure nelle controversie civili e commerciali il cui valore non supera i 2.000 euro. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità funziona in base a moduli standard e si svolge per iscritto, a meno che il tribunale non ritenga necessaria un’audizione. Il regolamento prevede quattro moduli standard e, per accelerare l’iter, sono stati previsti precisi termini sia per le parti che per il tribunale.

 

Il procedimento europeo per le controversie di modeste entità

 

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, già in vigore dal 2009, è una procedura facoltativa articolata in moduli standard per il recupero degli importi dovuti in un altro Paese. Ad oggi si è deciso di intervenire con mirate modifiche legislative per snellire la procedura e ampliarne la portata. Il nuovo intervento normativo, messo in atto nell’ambito della cooperazione giudiziaria europea, estende ad un maggior numero di cittadini e di piccole imprese la possibilità di utilizzare la procedura europea semplificata per il recupero di piccoli crediti da altri Paesei dell’Unione europea. Tutto questo grazie ai cambiamenti approvati di recente dal Parlamento. Tra le novità più importanti si sottolineano le modifiche che aumentano il massimale sui crediti recuperabili, con la procedura semplificata, che passa dai 2.000 euro iniziali a 5.000 euro.
 

La procedura attuale

 

In base alla normativa vigente, per poter avanzare una richiesta di adire alla procedura per le controversie di modesta entità occorre il verificarsi di tre condizioni: il valore della causa non deve essere superiore ai 2 000 euro al netto di interessi, spese o altri oneri; la domanda deve riguardare controversie di carattere civile o commerciale ma non può riguardare lo stato e la capacità delle persone fisiche e altri diritti della personalità, il diritto matrimoniale, la proprietà, le obbligazioni agli alimenti, il diritto di successione, il diritto fallimentare, la procedura di arbitrato, il diritto del lavoro, l’affitto di immobili, la violazione della privacy; la richiesta deve avere un carattere transfrontaliero, ovvero almeno una delle parti deve essere domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del giudice competente adito.
 

Le principali novità

 

Come sottolineato dalla stessa relatrice le modifiche alla procedura per le controversie di modesta entità hanno riguardato svariati ambiti. Un primo elemento di modifica rendere la procedura disponibile per più cause e per questo il massimale per i reclami coperti dalla procedura dovrebbero essere portati dagli attuali 2.000 euro ad almeno 5.000 euro. In secondo luogo, occorre assicurarsi che le spese di giudizio siano proporzionate  all’importo del valore della controversia e non dovrebbero superare le spese di giudizio a carico della procedura nazionale semplificata. Al riguardo gli Stati membri dovranno anche rendere possibile l’utilizzo di metodi di pagamento a distanza per saldare le spese di giudizio. In terzo luogo, occorre incoraggiare l’utilizzo in tribunale della tecnologia di comunicazione a distanza; laddove disponibile, le parti saranno incoraggiate a utilizzare strumenti di comunicazione a distanza come la videoconferenza per eventuali audizioni. Un ultimo punto è quello di fornire assistenza pratica: gli Stati membri devono garantire che le parti ricevano, a titolo gratuito, sia l’assistenza pratica per completare i documenti necessari che le informazioni generali sulla procedura e sull’organo giurisdizionale competente.
 

L’evoluzione nel prossimo quinquennio

 

Attualmente è allo studio la possibilità di innalzare ulteriormente il massimale del debito che, per la precisione, sarà oggetto di esame nel corso del quinquennio successivo dalla entrata in vigore delle nuove regole. Nelle intenzioni dei deputati, come dagli stessi assicurato, vi è il tema delle implicazioni legate all’estensione della procedura per facilitare l’accesso alla giustizia per i lavoratori nelle controversie di lavoro transfrontaliere con i loro datori di lavoro. Un esempio di una siffatta fattispecie è quella legata alle controversie per gli stipendi guadagnati in diversi Stati membri.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Andrea De Angelis
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