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UNICO 2014: dichiarazioni integrative e tardive

lentepubblica.it • 2 Settembre 2014

Come sanare eventuali violazioni commesse nel modello UNICO 2014 o l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

I termini per la presentazione dell’UNICO 2014 sono ormai scaduti, nel caso in cui in occasione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2013 si sia saltato l’appuntamento o siano stati effettuati degli errori, è ancora possibile presentare dichiarazioni integrative e tardive.

Dichiarazione rettificativa

Tra i possibili rimedi, validi a patto che sia stata validamente presentata quella originaria, alle violazioni di UNICO 2014, o anche IRAP e IVA c’è quello di inoltrare all’Amministrazione finanziaria una nuova dichiarazione rettificativa/integrativadella precedente, per poi effettuare gli eventuali versamenti corretti. Cruciale è inviare tale comunicazione prima che l’Agenzia delle Entrate constati la violazione commessa ed emetta il relativo atto accertativo. Per sanare agli errori commessi nella dichiarazione dei redditi è possibile effettuare le correzioni:

  • prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione stessa inserendole in una nuova dichiarazione dei redditi definita “correttiva nei termini”. In questo caso, in occasione della presentazione della nuova dichiarazione andrà barrata la casella “Correttiva nei termini” presente nel frontespizio del modello, così da sostituire integralmente il precedente;
  • dopo la scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione, inserendole in una nuova dichiarazione che può essere sia correttiva che integrativa. In questo caso il modello deve essere presentato entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e va barrata la casella presente nel frontespizio “Dichiarazione integrativa”.

Imposte dovute

In merito alle imposte dovute dal contribuente possono verificarsi diverse ipotesi:

  • nel caso in cui con le nuove dichiarazioni risulti un maggior credito/minore impostarispetto a quelle precedentemente presentate nel frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”;
  • in caso di una maggior imposta/minore credito andrà barrata l’apposita casella “Dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio del modello per segnalare la nuova posizione di sfavore a carico del contribuente e a favore dell’Erario.

Richiesta di rimborso

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa venga presentata per la richiesta di rimborsoper trasformare l’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione, va barrata la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/1998)”. Tuttavia per usufruire di tale possibilità è necessario inviare la richiesta entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, a patto che il rimborso non sia stato già erogato, anche parziale.

Dichiarazione tardiva

In caso di omessa dichiarazione la presentazione dei modelli UNICO, IRAP o IVA può ancora essere effettuata entro 90 giorni dal termine ordinario di scadenza. Entro tale termine la dichiarazione viene ancora considerata dall’Ufficio come validamente presentata, ma per regolarizzare completamente la propria posizione è necessario effettuare il versamento oltre che delle imposte anche della sanzione, sempre mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “8911 – Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie”. L’importo della sanzione viene ridotto a 25 euro, ovvero a 1/10 della sanzione minima (pari a 258 euro), per ogni singola dichiarazione presentata tardivamente. La sanzione sale a 52 euro (pari a 1/10 di 516 euro) nel caso in cui la mancata trasmissione telematica della dichiarazione sia imputabile all’intermediario incaricato. In quest’ultimo caso nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 8924.

FONTE: PMI (www.pmi.it)

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