Come sanare eventuali violazioni commesse nel modello UNICO 2014 o l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
I termini per la presentazione dell’UNICO 2014 sono ormai scaduti, nel caso in cui in occasione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2013 si sia saltato l’appuntamento o siano stati effettuati degli errori, è ancora possibile presentare dichiarazioni integrative e tardive.
Tra i possibili rimedi, validi a patto che sia stata validamente presentata quella originaria, alle violazioni di UNICO 2014, o anche IRAP e IVA c’è quello di inoltrare all’Amministrazione finanziaria una nuova dichiarazione rettificativa/integrativadella precedente, per poi effettuare gli eventuali versamenti corretti. Cruciale è inviare tale comunicazione prima che l’Agenzia delle Entrate constati la violazione commessa ed emetta il relativo atto accertativo. Per sanare agli errori commessi nella dichiarazione dei redditi è possibile effettuare le correzioni:
In merito alle imposte dovute dal contribuente possono verificarsi diverse ipotesi:
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa venga presentata per la richiesta di rimborsoper trasformare l’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione, va barrata la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/1998)”. Tuttavia per usufruire di tale possibilità è necessario inviare la richiesta entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, a patto che il rimborso non sia stato già erogato, anche parziale.
In caso di omessa dichiarazione la presentazione dei modelli UNICO, IRAP o IVA può ancora essere effettuata entro 90 giorni dal termine ordinario di scadenza. Entro tale termine la dichiarazione viene ancora considerata dall’Ufficio come validamente presentata, ma per regolarizzare completamente la propria posizione è necessario effettuare il versamento oltre che delle imposte anche della sanzione, sempre mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “8911 – Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie”. L’importo della sanzione viene ridotto a 25 euro, ovvero a 1/10 della sanzione minima (pari a 258 euro), per ogni singola dichiarazione presentata tardivamente. La sanzione sale a 52 euro (pari a 1/10 di 516 euro) nel caso in cui la mancata trasmissione telematica della dichiarazione sia imputabile all’intermediario incaricato. In quest’ultimo caso nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 8924.
FONTE: PMI (www.pmi.it)