Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:
Tra le altre norme si ricorda che all’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volonta’, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l’unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all’ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all’estero, di iscrivere l’unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.».
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana