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Unioni Civili: le Istruzioni del Consiglio Nazionale del Notariato

lentepubblica.it • 1 Febbraio 2017

notariatoIl Consiglio Nazionale del Notariato ha prodotto una nota con le istruzioni per l’uso delle norme sulle unioni civili dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei tre decreti attuativi.

 


Il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, di attuazione della delega per l’adozione di disposizioni di modifica e riordino delle disposizioni di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, interviene sulla legge di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), introducendo quattro nuovi articoli (da 32-bis a 32-quinquies) e modificando l’art. 45.

 

Va ricordato come l’art. 1, comma 64, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) avesse già portato all’introduzione nella legge 218 dell’art. 30-bis, in materia di Contratti di convivenza («Contratti di convivenza – 1.

 

Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima»).

 

L’art. 1, comma 28, della legge 76/2016, delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: «… b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; …».

 

In allegato il documento completo.

 

 

Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato
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