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Regione Veneto: estesi CIG in deroga per altri 45 giorni di calendario

lentepubblica.it • 11 Novembre 2015

cig-derogaSiglato l’Accordo di Integrazione delle Linee Guida CIG in deroga 2015 della Regione Veneto che consente alle aziende che hanno già esaurito la CIG in deroga per l’anno 2015 di fruire di ulteriori 45 giorni (di calendario) fino al 31.12.2015.

 

In data 4 novembre 2015 è stato sottoscritto fra le Parti Sociali e la Regione Veneto l’Accordo di integrazione delle Linee Guida per la CIG in deroga 2015. Tale accordo, confermando la normativa in essere per la richiesta di tale ammortizzatore sociale, dà attuazione a quanto definito dall’art. 44, comma 6, del Decreto Legislativo 148/2015, in base al quale le Regioni per l’anno 2015 possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, nel rispetto dei criteri e procedure fissati dal Decreto del Ministero del Lavoro 1 agosto 2014 n. 83473, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite.

 

L’accordo prevede l’estensione della copertura della cassa integrazione in deroga con decorrenza dal 4 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, nei limiti del 5% delle risorse assegnate al Veneto, a favore:

 

 

  • delle aziende dei Settori Artigiano e Terziario, iscritte ai rispettivi Enti Bilaterali, che abbiano esaurito la cassa integrazione in deroga (5 mesi);

 

  • dei datori di lavoro non imprenditori già ammessi dalle Linee guida 2013;

 

  • delle imprese in cassa integrazione ordinaria e straordinaria limitatamente ai lavoranti a domicilio già ammessi dalle Linee guida 2013.

 

È possibile richiedere il supplemento della CIG in deroga per un periodo massimo concedibile di 1 mese e mezzo (pari a 45 giornate di calendario), subordinatamente all’esame congiunto in sede regionale (o in sede aziendale, se autorizzato dalla Regione) e alla presentazione di una dichiarazione dell’ente bilaterale di riferimento attestante la mancata corresponsione di alcuna quota a carico dell’ente per il periodo richiesto.

 

Dal 4 novembre 2015 coesistono due procedure per richiedere la CIG in Deroga, di cui sintetizziamo i diversi passaggi da seguire.

 

 

 

 

  1. Procedura ordinaria (in atto dal 01.01.2015)

 

Fonti Normative: Linee Guida Regione Veneto per gli Ammortizzatori sociali in deroga 2015 e Accordo Interconfederale Regionale del 29.12.2014.

 

 

Tale procedura deve essere esperita:

 

 

  • dalle aziende che richiedono il 1° intervento di CIG in deroga nel 2015

 

  • dalle aziende che hanno già richiesto uno o più periodi di CIG in deroga nel 2015, ma che non hanno esaurito i 150 giorni previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

Svolgimento della procedura ordinaria

 

 

  • L’azienda che intende ricorrere all’attivazione della CIG in deroga deve inviare il Modello M2015 di attivazione della procedura CIG in deroga all’associazione artigiana provinciale (di norma 9 giorni prima dell’inizio della sospensione)

 

  • L’associazione, nei tre giorni lavorativi successivi, dà informazione alle OO.SS. territoriali delle richieste pervenute, secondo la prassi già in atto.

 

  • Redazione del verbale di accordo sindacale (in una delle due versioni “eventi non programmabili”/”eventi programmabili”)

 

  • Presentazione della domanda di CIG in Deroga sul portale CO Veneto entro 20 giorni dall’inizio effettivo del periodo di sospensione.

 

 

 

       2. Procedura integrativa (ulteriori 45 giorni di calendario di CIG in deroga; in atto dal 04.11.2015)

 

 

Fonti Normative: Integrazione delle Linee Guida Regione Veneto per la CIG in deroga 2015 del 04.11.2015 e Accordo Interconfederale Regionale del (…)

 

Tale procedura è esperita dalle aziende nel caso di esaurimento dei 150 giorni di CIG in Deroga per l’anno 2015.

 

Vi accedono i lavoratori che hanno un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.

 

Svolgimento della procedura integrativa.

 

 

  • Lo studio di consulenza invierà la richiesta di esame congiunto alla Regione Veneto a mezzo PEC all’indirizzolavoro@pec.regione.veneto.it. Lo stesso modulo andrà inviato per conoscenza, a mezzo mail ordinaria, a AnnaRosa.Pisani@regione.veneto.it e a Confartigianato Vicenza all’indirizzo lavoro@confartigianatovicenza.it che provvederà ad inoltrarla alle OO.SS. territoriali. L’invio della richiesta di esame congiunto alle OO.SS. assolve all’obbligo di comunicazione di cui al punto 1, lettera b), dell’Accordo Interconfederale Regionale del 29.12.2014.

 

  • La Regione, normalmente entro due giorni dall’invio della richiesta di esame congiunto, concederà il nulla osta alla stipula dell’accordo sindacale o, in alternativa, richiederà l’incontro delle parti presso la propria sede per la stipula dell’accordo. Il nulla osta sarà inviato all’indirizzo PEC o al numero di fax indicato nella richiesta di esame congiunto.

 

  • Una volta ricevuto il nulla osta, lo studio di consulenza redigerà il verbale di accordo (secondo il modello che sarà definito dalle Parti Sociali con apposito Accordo Interconfederale di cui daremo successiva informazione) e contatterà il sindacalista che ha firmato il precedente verbale di CIG in deroga per la sottoscrizione del nuovo accordo. Tale accordo andrà sottoscritto da Confartigianato Vicenza. È importante fare attenzione alle date. Il verbale di accordo non può essere sottoscritto prima dell’ottenimento del nulla osta. L’inizio della sospensione deve essere successivo alla data di sottoscrizione del Verbale sindacale.

 

  • Non appena raccolte tutte le firme dell’azienda, del sindacalista e dell’associazione l’accordo sindacale dovrà essere immediatamente ed obbligatoriamente inviato a mezzo mail all’indirizzo Pisani@regione.veneto.it al fine di permettere agli Uffici della Regione di inserire le necessarie modifiche al portale CO Veneto tali da consentire l’invio della domanda formale da parte delle aziende. (N.B. tale passaggio costituisce condizione ostativa alla presentazione della domanda in CO Veneto. Il mancato invio impedirà la presentazione della domanda su CO Veneto.)

 

  • A quel punto lo studio potrà effettuare la presentazione della domanda formale di CIG in deroga sul portale CO Veneto,allegando obbligatoriamente il verbale di accordo sindacale ed il nulla osta della Regione Veneto.

 

La presentazione della domanda formale in CO Veneto deve avvenire entro il termine perentorio di 20 giorni dall’inizio effettivo della CIG in deroga.

 

 

 

 

  1. SOSPENSIONE EBAV

 

Dal 04.11.2015, il ricorso alla sospensione EBAV sarà possibile solo con riferimento ai lavoratori non aventi i requisiti soggettivi(almeno 12 mesi di anzianità aziendale) per accedere alla CIG in deroga integrativa secondo le procedure definite dagli Accordi Interconfederali regolanti la materia.

 

Per gli accordi di sospensione in essere al 04.11.2015, per i quali non sono state esaurite le 90 giornate di sospensione, si profilano le seguenti ipotesi:

 

 

  • Lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 12 mesi: gli accordi continueranno a produrre effetti fino al termine concordato dalle parti. Tali lavoratori, quindi, continueranno a percepire la prestazione EBAV (e l’eventuale integrazione del 40% dell’indennità ASpI) fino al raggiungimento delle 90 giornate;

 

  • Lavoratori con anzianità aziendale di almeno 12 mesi: dovranno essere stipulati nuovi accordi di CIG in Deroga secondo la procedura descritta al precedente punto 2. Gli accordi di sospensione avranno efficacia fino al giorno di stipula dell’Accordo sindacale per la CIG in deroga integrativa. Pertanto, i predetti lavoratori percepiranno la prestazione EBAV (e l’eventuale integrazione del 40% dell’indennità ASpI) fino all’inizio del periodo di CIG in deroga integrativa.

 

Fonte: Informa Impresa - Confartigianato Vicenza
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