L’analisi dell’Avvocato Maurizio Lucca tratta, tramite una recente sentenza, le verbalizzazioni e il rifiuto alla sottoscrizione del verbale di gara negli Appalti.
La riflessione verte sul mondo degli Appalti e, nello specifico, sulle operazioni di verbalizzazione di una Commissione di gara, qualora un proprio componente intenda dissentire rifiutandosi di sottoscrivere il verbale.
La sintesi odierna si basa su una importante Sentenza del Tar Marche e sul percorso normativo e giuridico delle regole in materia.
Indice dei contenuti
La sez. I del TAR Marche con la sentenza 4 maggio 2022, n. 272, interviene per chiarire le operazioni di verbalizzazione di una Commissione di gara, qualora un proprio componente intenda dissentire rifiutandosi di sottoscrivere il verbale.
È noto che il verbale redatto da una Commissione non è atto collegiale, ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà dell’organo, rilevando che:
Sotto diverso aspetto, le Commissioni giudicatrici delle gare indette per l’aggiudicazione di appalti con la PA devono:
A completamento del tema, il verbale di seduta di un organo (quelli locali) non attiene al procedimento deliberativo, che si esaurisce e si perfeziona con la proclamazione del risultato della votazione, ma assolve ad una funzione di mera certificazione dell’attività dell’organo deliberante, confermando che il verbale attesta (in funzione certificativa) il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse (dai consiglieri).
In questo senso, il verbale di seduta (quello redatto dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 267/2000, mentre la deliberazione ha una autonomia rispetto al verbale di seduta) [11] costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso attestati [12], rilevando che non è richiesta la redazione del verbale durante la seduta, essendo sufficiente che avvenga in un tempo successivo e non sia protratta a tempo indefinito [13].
In termini diversi, la documentazione dell’atto, ovvero le deliberazioni, trova la sua fonte nella verbalizzazione di quanto viene manifestato all’interno della seduta del consesso: il verbale forma la memoria conservativa rispetto a quanto è accaduto nell’ambito delle decisioni intraprese dall’organo deliberante e va a costituire la documentazione amministrativa necessaria ai fini amministrativi (la deliberazione, comprensiva del verbale).
L’approdo porta a ritenere che la verbalizzazione può avvenire, in certi casi, anche nella seduta successiva, in cui viene dato atto della deliberazione adottata (già adottata e perfezionata, quindi), nella seduta precedente:
In effetti, è necessario distinguere tra atto documentato e verbale ed anche tra documento e verbale in cui si conserva l’atto già valido: l’iter logico seguito per l’adozione di una deliberazione da parte di un organo collegiale deve risultare dalla delibera stessa e non dal verbale della seduta poiché il verbale ha l’esclusivo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a delle determinazioni che sono già state adottate e che sono già entrate a fare parte del mondo giuridico dal momento della loro adozione: la mancanza o il difetto di verbalizzazione non comportano, quindi, l’inesistenza dell’atto amministrativo, poiché la determinazione di volontà da parte dell’organo è distinta inequivocabilmente dalla sua proiezione formale.
Il difetto di verbalizzazione non comporta l’inesistenza dell’atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva dell’organo è ben distinta dalla sua proiezione formale: confermando la distinzione tra atto deliberato e sua verbalizzazione [14].
Le osservazioni che precedono manifestano, in linea generale, la piena legittimità di una verbalizzazione postuma che non inficia le operazioni della Commissione di gara.
Si può affermare che in mancanza di norme contrarie, anche della lex specialis, che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola riunione, la Commissione aggiudicatrice ben può far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorché svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione [15].
La verbalizzazione successiva è ammessa purché sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell’iter valutativo posto in essere dalla Commissione di gara, a scapito di imprecisioni tali da travolgere l’operato della stessa (fatti che devono essere allegati/dimostrati in sede di contestazione giurisdizionale).
Le questioni nella loro essenzialità vertono, per ciò che interessa:
Sul modus operandi del commissario (che rifiuta la firma del verbale delle operazioni effettuate) e della Commissione, il giudice di seconde cure delinea una serie di condotte esigibili:
Si deve acclarare che il componente dissenziente può legittimamente riportare il proprio dissenso che non può coincidere con la mancata sottoscrizione del verbale, quanto con l’annotazione delle proprie motivazioni «facendo constare il proprio dissenso».
Tuttavia, se il commissario dissenziente si rifiuta di firmare il verbale non volendo riportare alcuna annotazione limitandosi ad una condotta omissiva (rifiuto alla sottoscrizione), la Commissione può – in ogni caso – deliberare «dando atto nel verbale del rifiuto della sottoscrizione da parte del terzo componente»: elemento fattuale comprovabile.
Se a fronte di tale comportamento interno alla Commissione, la serenità di giudizio dei commissari “superstiti” risultasse del tutto compromessa la via maestra sarebbe quella del rinnovo della gara limitatamente alla parte non conclusa (caso di specie, i lotti non assegnati).
[1] La fede privilegiata che assiste i verbali della Commissione giudicatrice, in quanto atti pubblici, prescinde dal formato (cartaceo o digitale) utilizzato, TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 6 maggio 2020, n. 334.
[2] Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270.
[3] TAR Lazio, Roma, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 10460.
[4] Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2016, n. 9312. In mancanza di specifica contestazione in merito alla effettiva mancata partecipazione ai lavori da parte di un commissario, la mancata sottoscrizione di alcuni verbali non determina la nullità e/o annullabilità della procedura; invero, in assenza di una norma che commini l’invalidità delle operazioni verbalizzate perché prive della sottoscrizione di soggetti non muniti di funzioni certificative, la eventuale carenza di firme integra una mera irregolarità formale, TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 3 marzo 2020, n. 2789.
[5] Il verbale di gara, così come il processo verbale di constatazione, redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti, Cass. civ., sez. V, ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1354. Idem, Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270; TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 novembre 2019, n. 13363; TAR Sardegna, sez. I, 15 gennaio 2008, n. 31.
[6] TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 novembre 2019, n. 13363.
[7] Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2013, n. 1222 e 23 marzo 2012, n. 1690.
[8] Cons. Stato, sez. III, 30 settembre 2020, n. 5746.
[9] TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 2 luglio 2015, n. 1593; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2009, n. 6713.
[10] Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2021, n. 8608 e 15 luglio 2011 n. 4332.
[11] La manifestazione di volontà dell’organo necessita ad substantiam di una esternazione costituita dal processo verbale, redatto dal Segretario dell’ente, il quale pone in essere, mediante la verbalizzazione, un’attività strumentale di documentazione dell’atto, TAR Friuli Venezia Giulia, 26 settembre 1984, n. 278.
[12] Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4074.
[13] Cons, Stato, sez. IV, 28 gennaio 1975, n. 60.
[14] Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 2018, n. 437.
[15] Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822. Il principio di analiticità e tempestività della verbalizzazione delle operazioni di gara non comporta anche la necessaria contestualità di esternalizzazione dell’attività svolta dalla Commissione, così che la materiale redazione del verbale e l’approvazione dello stesso non devono necessariamente avvenire al termine di ogni seduta: nulla impedisce ad una Commissione di gara di redigere un unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, così che la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa purché sopravvenga in tempi idonei ad evitare l’insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione sia dei fatti che dell’iter valutativo percorso dalla Commissione di gara, TAR Lazio, Roma, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 10460.
[16] Un’esigenza probatoria con fede privilegiata redatta da un pubblico ufficiale che si sostanzia essenzialmente nella attendibilità in merito alla provenienza dell’atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui accaduti, Cass., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17106.
[17] Deve trattarsi di un’obiezione ragionevole che si basi su una reale e oggettiva illegittimità dell’ordine e che può essere esternata e percepita anche soltanto dal destinatario dell’ordine medesimo, ma nel suo ruolo di “sentinella” e di collaboratore ad assicurare la legalità dell’Amministrazione, che gli deriva dall’art. 54, comma 2, Cost. e non per finalità, ragioni e percezioni meramente personali, Cass. civ., sez. lavoro, 30 novembre 2018, n. 31086.
[18] TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 26 gennaio 2022, n. 881.
Ottimo ed abbondante. Una vera bussola.