L’evidenza documentale del controllo a campione effettuata dai gestori dei mercati elettronici rende facoltativa la verifica delle cause di esclusione da parte della stazione appaltante.
L’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti economici e finanziari nonché della capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 costituiscono il presupposto per gli operatori economici per l’ammissione, la permanenza e la possibilità di negoziare nell’ambito dei mercati elettronici ma alcune incertezze operative residuano in merito al soggetto tenuto ad effettuare il controllo e al relativo grado di vincolatività.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – MIMS, nel parere n. 876 del 10/03/2021, tratteggia con chiarezza le competenze, rispettivamente, dei gestori dei mercati elettronici e della Stazione Appaltante partendo dal dettato normativo, in particolare dall’art. 36, commi 6-bis e 6-ter, del D. Lgs. n. 50/2016, e stabilendo che:
Il parere MIMS fa, dunque, chiarezza sui casi in cui la verifica dell’assenza di cause di esclusione in capo agli operatori iscritti ai mercati elettronici costituisca un obbligo o una facoltà per le Stazioni Appaltanti individuando il discrimine nella evidenza documentale che deve essere fornita dai gestori dei mercati elettronici dell’avvenuto controllo eseguito sull’operatore economico in oggetto in quanto parte del campione esaminato.
Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti) in collaborazione con Nadia Guglielmo