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Versamento imposta di soggiorno: i codici per l’F24

lentepubblica.it • 31 Maggio 2017

imposta-soggiorno-fiscoI gestori delle strutture ricettive, situate nei territori dei comuni che, in base alla legge, hanno istituito l’imposta di soggiorno, la versano, tramite modello F24, utilizzando gli stessi codici tributo previsti per il versamento del contributo di soggiorno a favore di Roma Capitale.


 

A stabilirlo, è la risoluzione 64/E del 30 maggio 2017.

Nel corso del 2010, è stata prevista l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma (articolo 14, comma 16, lettera e, Dl 78/2010). Il contributo è incassato dal gestore della struttura e poi riversato al Comune. Tra le modalità di versamento, vi è quella che prevede l’utilizzo del modello F24; a tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/E del 26 luglio 2011, ha istituito gli appositi codici tributo.

 

La normativa in materia di federalismo fiscale municipale, peraltro, ha previsto che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono, a loro volta, istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio (fino a cinque euro a notte).

 

Pertanto, la risoluzione in esame stabilisce che per il versamento a favore dei comuni, tramite F24, dell’imposta di soggiorno devono essere utilizzati gli stessi codici previsti per il contributo di soggiorno romano. Quindi, i codici tributo restano gli stessi, anche se sono opportunamente ridenominati:

 

 

  • 3936: Imposta/Contributo di soggiorno
  • 3937: Imposta/Contributo di soggiorno – Interessi
  • 3938: Imposta/Contributo di soggiorno – Sanzioni.

 

Per la corretta compilazione del modello F24, devono essere inseriti nella sezione “Imu e altri tributi locali”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Inoltre, negli appositi campi, devono essere indicati anche il codice catastale del Comune e l’anno a cui si riferisce il versamento.

 

 

Infine, la risoluzione ricorda che questi codici possono essere utilizzati solo per i versamenti effettuati a favore di quei Comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate (il relativo elenco è contenuto nella Tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia).

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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