In caso di malattia, il lavoratore riceve dei controlli, ma cosa succede se il medico non ti trova a casa per la visita fiscale? Vediamolo insieme.
Controlli visita fiscale: quando un lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che di quello privato, è in malattia e non può andare a lavoro, deve contattare il medico per redigere il certificato di malattia da inviare all’Inps.
Come sappiamo, però, ci sono degli orari di reperibilità da rispettare, che variano tra pubblico e privato.
Cosa succede se il medico non ti trova a casa per la visita fiscale?
Vediamo quali sono le conseguenze.
Nel certificato medico, viene indicato l’indirizzo dell’abituale residenza o del domicilio e ci sono degli orari di reperibilità, ovvero fasce orarie nelle quali il dipendente deve essere presente in casa, per la visita fiscale.
Le fasce orarie variano tra settore privato e pubblico:
Se il medico non trova il dipendente a casa, lascia un avviso nel quale informa il lavoratore di non averlo trovato e dove gli comunica di presentarsi in ambulatorio il giorno successivo (se non è festivo) per fare la visita.
Il medico, comunque, comunicherà l’assenza all’Inps, che dovrà comunicarla, a sua volta, al datore di lavoro. Se il giorno dopo, il dipendente non si presenta in ambulatorio, dovrà presentare una giustificazione per l’assenza, entro 10 giorni. In caso contrario, ci sono delle sanzioni.
In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore dovrà recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è inoltre tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.
Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico.
Se il dipendente non si trova a casa, durante gli orari di reperibilità, può infatti andare incontro a delle sanzioni.
Ecco quali sono:
Ricordiamo, inoltre, che se la visita viene fatta fuori dalle fasce orarie di reperibilità, il lavoratore non può essere sanzionato.
Secondo l’art.2 del DPCM n°206/2009, ci sono delle esenzioni per la reperibilità nelle fasce orarie che conosciamo.
Le esenzioni riguardano:
Ci sono, poi, dei casi di assenze giustificate, confermate da prassi e giurisprudenza e sono:
Il mio parere è che non si può chiamare visita ma accertamento di presenza a casa si potrebbero mandare i carabinieri come si fa per gli arresti domiciliari in quanto di visita non si può propio parlare perché è solo un quesito che non serve a niente soldi sprecati dallo stato per mandare un medico in giro meglio se li mettessero a lavorare negli ospedali che mancano tanti medici
Buongiorno vorrei solo porre una semplice domanda……ma l’INPS come dimostra invece che il medico è passato all’ora
indicata nel foglio che lascia in caso di assenza del lavoratore dal domicilio. A me è successo di essere assente causa visita specialistica e giustificando al datore di lavoro e all’INPS 6 GG prima di recarmi a visita,nonostante ciò è venuto il controllo alle 17.55 e l’orario massimo sono le 18.00 .se non fosse per esigenze credo che nessuno esca in quel range,comunque resta da capire chi è come dimostra al lavoratore di essere passato a quell’ora. Grazie