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DSU precompilata: come acquisirla e richiedere l’ISEE?

lentepubblica.it • 17 Marzo 2023

dsu-precompilata-come-acquisirla-e-richiedere-iseeCome fare per acquisire la DSU precompilata per nuclei familiari che presentano la domanda all’INPS? A rispondere l’interrogativo è una FAQ dell’Istituto di Previdenza.


Si ricorda che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata è un documento che contiene dati autodichiarati dall’utente e dati precompilati forniti da Agenzia delle Entrate e INPS. Attraverso la DSU precompilata è possibile richiedere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Scopriamo dunque come è possibile portare a termine l’operazione.

DSU precompilata: come acquisirla e richiedere l’ISEE?

È possibile acquisire la DSU precompilata attraverso il servizio online dell’INPS “ISEE precompilato”.

Per acquisire la DSU precompilata sono richiesti l’inserimento degli elementi di riscontro, sottoposti al controllo preliminare dell’Agenzia delle Entrate, e la compilazione dei modelli base. È possibile richiedere di precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presente nel sistema informativo dell’ISEE (dati precaricati).

Per poter accedere al servizio occorre accedere qui dall’area riservata dell’INPS.

Gli elementi di riscontro vengono forniti a garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti del nucleo familiare, quale riscontro dell’avvenuta delega al dichiarante ad accedere ai dati che li riguardano. Occorre quindi sottoscrivere quanto autodichiarato. Una volta presentata la DSU, l’utente ottiene una ricevuta di presentazione protocollata da parte dell’ente acquisitore, ma non l’ISEE calcolato.

Per il completamento della DSU e il conseguente calcolo dell’ISEE, infatti, è necessario che vengano completate le attività di seguito riportate.

I dati autodichiarati, nonché gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al sistema informativo dell’ISEE, che richiede all’Agenzia delle Entrate l’esito del controllo sugli elementi di riscontro. Solo se il riscontro è positivo per tutti i componenti, l’Agenzia delle Entrate trasmette all’INPS i dati in proprio possesso, i cosiddetti dati precompilati, che costituiscono l’oggetto della precompilazione. Questi dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante che, inoltre, deve indicare gli ulteriori dati del foglio componente che continuano a essere autodichiarati. Solo al termine di queste attività l’ISEE viene calcolato e reso disponibile.

Elementi di riscontro

Oltre ai dati dei modelli base il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne del nucleo ulteriori informazioni che devono essere validate dall’Agenzia delle Entrate. Tali informazioni, denominate “elementi di riscontro”, sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell’Agenzia delle Entrate consente l’accesso alla precompilazione.

In particolare, il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne sia un elemento di riscontro del reddito sia un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2020 l’anno di riferimento è il 2018) e costituiti dagli elementi di seguito indicati.

Per quanto riguarda l’elemento di riscontro relativo al reddito, l’utente deve indicare:

  • l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello “Redditi persone fisiche”;
  • oppure l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati.

Si precisa che la dichiarazione dei redditi da cui ricavare tale “differenza” è quella dell’anno precedente la presentazione della DSU, relativa ai redditi del secondo anno precedente la presentazione. In presenza della sola Certificazione Unica dovrà essere barrata la casella “assenza di dichiarazione”.

Per quanto riguarda l’elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare, nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore a 10.000 euro, l’utente deve indicare:

  • l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia;
  • oppure l’assenza di rapporti.

Nel caso in cui, invece, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia pari o superiore a 10.000 euro, l’utente deve indicare a sua scelta:

  • il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al quadro FC2, sezione I della DSU;
  • oppure il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al quadro FC2, sezione II.

In entrambi i casi il valore deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro. Nell’ipotesi in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro un conto cointestato con il dichiarante e un conto non cointestato dovrà essere necessariamente indicato il valore del conto non cointestato. In caso di più conti non cointestati dovrà essere indicato, se disponibile, uno tra quelli con valore positivo.

Dati precompilati

La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:

  • redditi e alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle Entrate (sezione II e III del quadro FC8);
  • trattamenti erogati dall’INPS (sezione III del quadro FC8);
  • patrimonio mobiliare detenuto in Italia (quadro FC2) con esclusione delle partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali;
  • patrimonio immobiliare detenuto in Italia limitatamente ai fabbricati (quadro FC3);
  • canone di locazione della casa di abitazione (seconda sezione del quadro B).

Dati autodichiarati dopo la precompilazione

Sono autodichiarati, dopo la precompilazione, alcuni dei dati richiesti nei quadri del foglio componente, di seguito indicati:

  • dati del componente (quadro FC1);
  • redditi e trattamenti particolari (quadro FC4);
  • assegni periodici per coniuge e figli (quadro FC5);
  • autoveicoli e altri beni durevoli (quadro FC6);
  • disabilità e non autosufficienza (quadro FC7);
  • patrimonio mobiliare detenuto all’estero e relativamente a quello detenuto in Italia: partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali (quadro FC2);
  • patrimonio immobiliare detenuto all’estero, terreni agricoli o edificabili, ammontare del mutuo residuo e indicazione della casa di abitazione del nucleo (quadro FC3);
  • reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza di Certificazione Unica ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali (quadro FC8 sezione II).

Dati precaricati

Possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti quadri:

  • Composizione del nucleo familiare (quadro A tabella e quadro FC1);
  • casa di abitazione (quadro B prima sezione);
  • assegni periodici per coniuge e figli (quadro FC5);
  • autoveicoli e altri beni durevoli (quadro FC6);
  • disabilità e non autosufficienza (quadro FC7).

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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