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Quota 100 e divieto di cumulo: la Consulta si esprime

lentepubblica.it • 6 Ottobre 2022

quota-100-divieto-cumulo-consultaIn un comunicato la Consulta fa sapere di aver esaminato una questione riguardante il divieto di cumulo della Quota 100 con i redditi da lavoro.


La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul Decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Quota 100

La cosiddetta Quota 100 si rivolge a quei lavoratori con un minimo di 62 anni d’età e 35 di contributi, che “possono conseguire, quale somma tra il requisito anagrafico e quello contributivo, la quota 100“. Dunque, i requisiti di 62 e 35 anni da soli non bastano: è necessario, per ottenere l’anticipo, che la somma dell’età anagrafica e degli anni di contributi versati, dia come risultato, appunto, 100.

Il caso

La norma è stata censurata per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione, là dove non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui.

Secondo il Giudice di Trento, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente – si trattava di una prestazione di lavoro intermittente – non sarebbe giustificato.

Quota 100 e divieto di cumulo: il parere della Consulta

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Consulta fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo.

La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato “Quota 100” impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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