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Adempimento collaborativo: approvate le disposizioni operative

lentepubblica.it • 29 Maggio 2017

adempimento collaborativoL’Agenzia delle Entrate interviene ancora sulla cooperative compliance, indicando le modalità di svolgimento della procedura e individuando il proprio ufficio competente.


 

Il regime dell’adempimento collaborativo, introdotto nel nostro ordinamento tributario dal Dlgs 128/2015, consente ai contribuenti in possesso di determinati requisiti di comunicare e cooperare in maniera costante e collaborativa con l’amministrazione finanziaria, allo scopo di prevenire l’insorgere di potenziali controversie in ordine alle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. L’obiettivo di fondo, quindi, è l’instaurazione di un rapporto di reciproca fiducia, che garantisca un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

 

La disciplina

 

Si tratta di un regime opzionale disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del citato decreto, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega fiscale (articolo 6, legge 23/2014). Sul nuovo istituto, l’Agenzia è intervenuta con il provvedimento del 14 aprile 2016, con il quale sono state dettate le disposizioni relative ai requisiti di accesso al regime.

 

Successivamente, con il decreto del 15 giugno 2016, sono state disciplinate le modalità applicative della speciale procedura abbreviata di interpello preventivo messa a disposizione dei contribuenti ammessi al regime.

 

Inoltre, con la circolare n. 38/E del 16 settembre 2016, l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti interpretativi. Infine, il Dm 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del nuovo istituto.

 

Il provvedimento odierno

 

Il provvedimento del 26 maggio 2017 rappresenta, quindi, un’ulteriore tappa del percorso di definizione del quadro complessivo della disciplina del regime in esame. Esso, infatti, definisce e individua:

 

 

  • i doveri dell’Agenzia delle Entrate
  • i doveri del contribuente
  • le modalità di svolgimento della procedura
  • le cause di esclusione e revoca
  • le competenze per i controlli e le attività relative al regime.

 

 

Doveri dell’Agenzia

 

Nell’ambito del regime, l’amministrazione si impegna a promuovere e a mantenere con il contribuente relazioni basate sui principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e imparzialità, soprattutto per quanto concerne l’utilizzo delle informazioni e degli elementi acquisiti nel corso della procedura. Quest’ultima, in particolare, deve svolgersi nel rispetto e nella comprensione delle esigenze commerciali e delle ragioni imprenditoriali alla base delle scelte operate dai contribuenti, garantendo, altresì, la riservatezza dei dati. Inoltre, l’Agenzia assume l’impegno di favorire un contesto fiscale di certezza, fornendo risposte rapide e chiare, in costante contraddittorio con il contribuente, secondo i principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità.

 

Doveri del contribuente

 

A sua volta, il contribuente ammesso al regime si impegna, innanzitutto, a mantenere un efficace sistema di controllo interno per evitare l’insorgere di rischi fiscali, ossia violazioni di principi e norme tributarie. Tale sistema, peraltro, deve essere costantemente aggiornato e adeguato ai cambiamenti dell’impresa. Il contribuente, inoltre, deve assumere un atteggiamento improntato alla collaborazione e alla trasparenza, comunicando, in modo tempestivo ed esauriente, tutte le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi, nonché le operazioni di pianificazione fiscale aggressiva, condividendo con l’Agenzia le informazioni relative al proprio sistema di controllo interno. I doveri di collaborazione e trasparenza comprendono la comunicazione di una serie di dati e notizie all’Agenzia, specificamente individuati dal provvedimento. Infine, il contribuente deve promuovere, all’interno della sua organizzazione, una cultura aziendale ispirata ai principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria anche attraverso l’adozione di codici di condotta e linee guida comportamentali.

 

Svolgimento della procedura

 

Dopo l’ammissione al regime, la procedura si articola in una serie di passaggi tutti caratterizzati dal costante dialogo tra Agenzia e contribuente, ispirato al principio del contraddittorio. Si va dalle interlocuzioni preventive destinate a individuare i rischi fiscali significativi a successivi incontri, anche sollecitati dal contribuente. La posizione dell’Agenzia sui rischi fiscali è formalizzata mediante pareri motivati ovvero altri strumenti in grado di assicurare certezza preventiva circa le fattispecie considerate. Inoltre, nella particolare ipotesi in cui, nel corso degli incontri, dovessero emergere questioni attinenti al trattamento fiscale di operazioni ritenute strategiche dall’impresa, le parti possono concordare una soluzione condivisa mediante l’adozione di un “accordo di adempimento collaborativo”, vincolante per il periodo di imposta nel corso del quale è stata definita la soluzione condivisa e per i periodi di imposta successivi, salvo mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della comune valutazione.

 

Al termine del periodo d’imposta, è previsto lo svolgimento di un incontro di chiusura, nel corso del quale vengono riepilogate le questioni affrontante e condivise, quelle non condivise e quelle rinviate. Il contenuto dell’incontro di riepilogo annuale è riportato nella “nota di chiusura della procedura”. In coerenza con lo spirito di collaborazione costante e trasparente, le posizioni assunte nel corso della procedura posso essere riviste e modificate attraverso il confronto dialettico tra le parti.

 

Cause di esclusione e revoca

 

Con provvedimento motivato, l’Agenzia può dichiarare l’esclusione dal regime dei contribuenti, precedentemente ammessi, per la perdita dei requisiti ovvero per l’inosservanza degli impegni assunti. Tra le altre, costituiscono cause di esclusione la mancata comunicazione o individuazione di un rischio fiscale rilevante e la presenza di uno o più episodi gravi di mancata collaborazione o trasparenza. Tuttavia, anche per ciò che concerne l’esclusione, la procedura assicura un confronto tra Agenzia e contribuente, riconoscendo a quest’ultimo la possibilità di presentare memoria a difesa del proprio operato. Solo nel caso in cui le ragioni del contribuente non siano ritenute idonee, l’Agenzia dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dal regime. Infine, al contribuente è riconosciuta la possibilità di comunicare, in qualunque momento, la volontà di non permanere nel regime.

 

Competenze per i controlli e le attività relative al regime

 

In fase di prima applicazione, la competenza per le attività relative al regime è attribuita in via esclusiva all’ufficio Cooperative compliance della direzione centrale Accertamento dell’Agenzia. Tale competenza comprende:

 

 

  • la gestione delle attività e i controlli relativi allo svolgimento della procedura, inclusa la ricezione e la trattazione delle istanze per l’interpello abbreviato e la stipula degli accordi di adempimento collaborativo
  • la verifica dell’assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini delle risposte rese o degli accordi sottoscritti nonché la corretta applicazione delle indicazioni date nelle risposte o il rispetto dei termini degli accordi
  • la ricezione e la trattazione delle istanze per l’interpello sui nuovi investimenti, presentate dai contribuenti ammessi al regime
  • la verifica della corretta applicazione dei pareri resi ove il contribuente che ha presentato istanza per l’interpello nuovi investimenti abbia successivamente chiesto di accedere al regime dell’adempimento collaborativo.

 

 

Per garantire lo svolgimento dei controlli e delle attività relative al regime, all’ufficio Cooperative compliance è, inoltre, attribuita la competenza in via esclusiva:

 

 

  • per l’esercizio in via anticipata, anche su iniziativa, degli ordinari poteri di controllo, nell’ambito dell’interlocuzione costante e preventiva
  • per l’esercizio dei controlli relativi all’attività di riscontro sull’operatività del sistema di controllo interno istituito dai contribuenti ammessi al regime
  • per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, durante il periodo di applicazione del regime stesso, e delle fattispecie “rinviate” o “sospese”.

 

 

Infine, è previsto un coordinamento tra le attività dell’ufficio Cooperative compliance e gli uffici Grandi contribuenti nonché gli uffici Controlli fiscali, operanti, rispettivamente, presso le direzioni regionali e provinciali nella cui circoscrizione il contribuente ammesso al regime ha il proprio domicilio fiscale.

Fonte: Fisco Oggi, rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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