Il regime del margine è stato esteso, a partire dal 1° gennaio 2001, anche agli esercenti agenzie di vendita all’asta. Il legislatore, infatti, adeguandosi a quanto previsto dalla disciplina europea (articolo 26-bis, direttiva n. 77/388/Cee, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 94/5/Ce del 14 febbraio 1994) ha inserito, nel Dl 41/1995, l’articolo 40-bis, prevedendo contestualmente l’abrogazione del comma 12 dell’articolo 74, Dpr 633/1972 (cfr articolo 45, legge 342/2000 e articolo 31, comma 4, legge 388/2000).
In precedenza, la disposizione abrogata disciplinava, per le cessioni di beni (esclusi quelli strumentali all’esercizio dell’attività e quelli propri) effettuate da esercenti agenzie di vendita all’asta, un regime speciale Iva diverso e separato da quello “del margine”, in base al quale la base imponibile era fissata nella misura del 15% del prezzo di vendita.
L’amministrazione finanziaria ha fornito i chiarimenti interpretativi in materia con la circolare min. Finanze n. 207/2000, paragrafo 2.1.5).
L’estensione del regime del margine alle agenzie di vendita all’asta non è generalizzato, in quanto non si applica indiscriminatamente a tutte le operazioni dalle stesse effettuate. Dalla lettura dell’articolo 40-bis, infatti, si ricava che il regime opera con riguardo alle cessioni (all’asta) di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, realizzate da soggetti che agiscono in nome proprio, ma per conto di privati, in base a un contratto di commissione.
Dal punto di vista oggettivo, quindi, vengono in rilievo le cessioni degli stessi beni oggetto della disciplina del margine:
Le cessioni all’asta di tali beni, peraltro, devono essere effettuate sulla base di un contratto di commissione che, secondo quanto previsto dal codice civile (articolo 1731) “è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario”.
Il contratto di commissione deve essere stipulato con un committente privato o con altri soggetti che non hanno detratto l’imposta. In altri termini, sotto il profilo soggettivo, il regime del margine si applica alle cessioni effettuate dagli esercenti agenzie di vendite all’asta che, sulla base di contratti di commissione, agiscono in nome proprio, ma per conto delle seguenti categorie di committenti (articolo 40-bis, comma 1):
Sotto l’aspetto territoriale, i beni devono essere acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea (comma 3, articolo 40-bis). Da quanto detto, consegue che, per le “altre” cessioni effettuate dalle agenzie di vendita all’asta, non trova applicazione il regime del margine. In particolare, non rientrano nell’ambito operativo del regime in esame le cessioni:
Definite le condizioni al ricorrere delle quali è applicabile il regime del margine, l’articolo 40-bis, Dl 41/1995, prevede che, per le vendite all’asta, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza (margine, ovvero utile realizzato mediante la rivendita) tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene (l’acquirente all’asta) e l’importo che l’organizzatore dell’asta corrisponde al committente-cedente.
La norma prevede espressamente che:
I commi 2 e 4 dell’articolo 40-bis stabiliscono che:
Dalla lettura delle norme sopra riportate, si evince che alle vendite all’asta dei beni indicati il regime del margine si applica secondo il metodo analitico di determinazione della base imponibile dell’imposta dovuta (articolo 36, comma 1, Dl 41/1995). Infine, in tali casi, sulla fattura emessa dall’agenzia non deve essere esposta l’imposta separatamente dal corrispettivo.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano