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Corte UE: blocco sulle agevolazioni non intralcia la libera circolazione

lentepubblica.it • 26 Giugno 2015

governance, fisco, piattaforma, raee, commissioneLa vicenda processuale riguarda un cittadino tedesco che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2005 ha svolto nei Paesi Bassi un’attività di lavoro dipendente, pur continuando a risiedere in Germania dove possedeva un’abitazione di proprietà su cui insisteva un mutuo ipotecario produttivo di interessi passivi. Successivamente al 31 marzo, il soggetto si è trasferito negli Stati Uniti dove ha svolto un’ulteriore attività lavorativa.

 

I termini della controversia

 

La controversia attiene il rifiuto da parte dell’Amministrazione fiscale olandese di imputare, nel calcolo del reddito imponibile relativo all’attività lavorativa svolta nei Paesi Bassi, gli oneri sostenuti nel medesimo periodo per il rimborso del prestito contratto per l’acquisto dell’abitazione di proprietà situata in Germania. Il rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria olandese era giustificato dal fatto che il cittadino non residente nei Paesi Bassi avesse percepito la parte essenziale dei redditi relativi all’intero 2005 negli Stati Uniti, derivando da ciò l’assoggettamento ad imposta nei Paesi Bassi senza tener conto degli oneri finanziari relativi all’acquisto dell’abitazione tedesca.

 

Il soggetto tedesco ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo olandese, che ha accolto i motivi di doglianza sia in primo che in secondo grado. L’Amministrazione finanziaria olandese ha così proposto ricorso per cassazione sostenendo che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, il riconoscimento ad un soggetto non residente di agevolazioni fiscali, in questo caso la deduzione degli oneri finanziari dal reddito imponibile, è obbligatoria solo se il non residente ha prodotto (e tassato) nel Paese di occupazione la maggior parte del reddito conseguito nell’intero anno fiscale. La Suprema Corte dei Paesi Bassi ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia Europea la questione.

 

La normativa olandese

 

La legge 2001 in materia di imposte sul reddito prevede una differenza di trattamento tra soggetti residenti nei Paesi Bassi e soggetti non residenti che qui hanno prestato un’attività lavorativa nel corso dell’anno. In particolare, un soggetto residente ha possibilità di dedurre gli oneri finanziari relativi all’acquisto di un’abitazione situata in Olanda e ciò quand’anche, in caso di trasferimento in corso d’anno della residenza in un Paese terzo, egli non abbia acquisito nei Paesi Bassi la totalità o la quasi totalità dei redditi di competenza del periodo d’imposta.

 

Tale trattamento non è previsto per i soggetti non residenti che nel corso del periodo abbiano prestato un’attività lavorativa nei Paesi Bassi: nei confronti di costoro, infatti, il reddito imponibile è determinato senza tener conto degli oneri finanziari (cd. “redditi negativi”) relativi all’acquisto dell’abitazione di proprietà.

 

La decisione della Corte di giustizia

 

Il caso sottoposto al giudizio dei giudici europei da parte della Suprema Corte dei Paesi Bassi si connota dei seguenti elementi:

 

 

  1. soggetto residente in Germania che per tre mesi presta un’attività lavorativa nei Paesi Bassi
  2. nell’arco di questi tre mesi il soggetto tedesco riceve la quasi totalità dei suoi redditi nei Paesi Bassi
  3. nell’arco, invece, dell’intero periodo d’imposta il soggetto ha percepito la quasi totalità del proprio reddito imponibile negli Stati Uniti, dove si era trasferito al termine dei tre mesi trascorsi nei Paesi Bassi.

 

 

Sulla base di tali elementi, il giudice olandese ha sottoposto alla Corte di Giustizia Europea il seguente quesito: ai fini dell’imposta sul reddito di un lavoratore residente in uno Stato membro “A” che ha lavorato per alcuni mesi in un altro Stato membro “B”, è legittimo che l’Amministrazione finanziaria dello Stato “B” rifiuti un’agevolazione fiscale (deduzione di interessi passivi sul mutuo per l’acquisto di un’abitazione) perché nel corso dell’intero periodo d’imposta la totalità o la quasi totalità dei redditi è stata conseguita in un Paese terzo “C”? Al fine di dare una risposta alle questioni pregiudiziali, la Corte ha osservato che, sulla base della normativa nazionale olandese, è prevista una diversa modalità di trattamento tra residenti e non residenti nei Paesi Bassi, nel senso che soltanto i primi possono dedurre dal proprio reddito gli oneri finanziari di competenza del periodo d’imposta.

 

Tale diversità di trattamento, tuttavia, non costituisce una violazione del principio della libera circolazione dei lavoratori, invocata dal soggetto tedesco che ha impugnato il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria olandese, perché tale discriminazione “può risultare solo dall’applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero dall’applicazione della stessa norma a situazioni diverse.”.

 

È indubbio, infatti, che i soggetti residenti e non residenti non si trovino di regola in situazioni paragonabili per quanto attiene sia alla fonte dei redditi – il più delle volte concentrata nel luogo in cui il soggetto ha il centro dei propri interessi personali ed economici – sia alla capacità contributiva personale che alla situazione personale e familiare.

 

Pertanto, il mancato riconoscimento di un’agevolazione fiscale in capo al non residente non costituisce un comportamento discriminatorio, tenuto conto del fatto che questi ha percepito la quasi totalità dei redditi relativi all’intero periodo d’imposta in un Paese terzo. Se ne deduce che lo Stato di occupazione non è tenuto a concedere le agevolazioni che concede ai propri soggetti residenti, considerato che tale Stato ha percepito solo una parte delle risorse imponibili riferibili all’intero anno fiscale.

 

A titolo esemplificativo i giudici europei hanno osservato che si sarebbe potuta ravvisare una discriminazione di trattamento nell’ipotesi in cui il non residente avesse conseguito la quasi totalità dei propri redditi relativi all’intero anno d’imposta nello Stato di occupazione e, sulla base della propria situazione personale e familiare, le agevolazioni non fossero state prese in considerazione né nello Stato di residenza né in quello di occupazione. Tale valutazione -ed è qui il discrimine- deve riferirsi necessariamente all’intero periodo d’imposta, e non al solo periodo in cui il soggetto non residente ha prestato la propria occupazione nel Paese straniero, considerato che nella maggior parte dei Paesi membri (Paesi Bassi compreso) l’intero periodo d’imposta è la misura utilizzata per determinare l’imposta sui redditi.

 

Le conclusioni degli eurogiudici

 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che non viola il principio di libera circolazione dei lavoratori il rifiuto di un’agevolazione da parte di uno Stato membro nei confronti di un soggetto non residente in considerazione della sua situazione personale e familiare in quanto, “benché egli abbia acquisito, in tale Stato membro, la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi relativi a tale periodo, questi ultimi non costituiscono l’essenziale delle sue risorse imponibili nel corso dell’intero anno considerato.”

Fonte: Fisco oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Emiliano Marvulli
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