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La procedura automatizzata può causare un utilizzo scorretto dell’aliquota IRAP

lentepubblica.it • 30 Ottobre 2014

La Corte di cassazione (decisioni nn. 13453, 13454 e 13455 del 2014) torna a occuparsi della questione relativa all’interpretazione da dare alla normativa che regola la facoltà delle Regioni (nella specie, della Regione Veneto) di aumentare l’aliquota Irap sino a un massimo di un punto percentuale nell’ottica dell’obiettivo dell’autonomia regionale e del decentramento fiscale delle Regioni.
Nella specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi di una società contribuente, aveva rettificato la stessa dopo aver constatato che l’Irap era stata determinata senza tenere conto dell’aumento dell’1% disposto dalla Regione Veneto con la legge n. 34/2002, a carico delle aziende finanziarie, bancarie e assicurative, quale quella in questione.
L’ufficio aveva quindi provveduto con cartella, preceduta da avviso bonario, a chiedere la differenza relativamente all’anno 2003.

Ebbene, la peculiarità delle sentenze in rassegna non riguarda il merito della pretesa. Il Collegio giudicante sul punto si è, infatti, limitato ad aderire a quanto già statuito in propri precedenti arresti (cfr Cassazione 13 aprile 2012, n. 5867; 14 novembre 2012, n. 19838; 18 settembre 2013, n. 21327). Con tali pronunce è stato chiarito che la disciplina relativa alla facoltà delle Regioni di incrementare l’aliquota Irap sino a un massimo di un punto percentuale va interpretata nell’ottica del legislatore di perseguire gli obiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle Regioni stesse (federalismo fiscale) e in tale prospettiva deve essere coerentemente inteso anche il disposto della legge n. 289 del 2002, articolo 3, comma 1, lettera a), che – nel sospendere l’efficacia degli aumenti dell’aliquota Irap deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002 (stabiliti con legge statale) – ha voluto comunque limitare l’effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, o nella misura in cui determinassero, il superamento delle aliquote in vigore per l’anno 2002.

E alla luce di tale interpretazione, la Corte di legittimità ha confermato la sentenza resa dalla Ctr che aveva ritenuto non applicabile alla specie l’aumento dell’aliquota Irap di un punto percentuale deliberato dalla Regione dopo il 29 settembre 2002 (legge regionale Veneto n. 34 del 22 novembre 2002).

La particolarità della sentenza in rassegna riguarda piuttosto la questione pregiudiziale affrontata dai Supremi giudici e risolta a favore della ricorrente Agenzia delle Entrate. La contestata applicazione dell’aliquota non maggiorata dell’aumento dell’1% è stata attuata dall’ufficio attraverso la procedura di liquidazione della dichiarazione di cui all’articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973.
Ebbene, i Giudici di secondo grado avevano ritenuto tale modus operandi illegittimo stante la “complessità” delle questioni sottostanti, che non rientrano tra le ipotesi in cui è possibile applicare la procedura di cui all’articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 e, per l’effetto, aveva decretato la nullità della cartella sub iudice.

Il Supremo collegio ha, invece, avallato l’operato dell’ufficio e ritenuto pienamente valida la cartella, rilevando che l’esposizione di un’imposta diversa da quella risultante dall’applicazione dell’aliquota del 5,25% (ritenuta corretta dall’ufficio a fronte di quella applicata dalla società del 4,25%) costituiva il frutto di un errore di calcolo e che solo le eccezioni opposte dalla contribuente, al fine di giustificare il proprio differente calcolo di imposta, avevano dato luogo alle “questioni complesse” sottoposte all’esame del Giudice.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

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