Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle quelle erogate dal tesoriere/cassiere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.
Le anticipazioni di liquidità di norma si estinguono entro un anno e non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione. L’evidenza contabile della natura giuridica di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è rappresentata dall’imputazione contabile al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso.
Nei casi in cui il legislatore ha previsto anticipazioni di liquidità che non si estinguono entro un anno, a seguito dell’incasso dell’anticipazione si provvede:
L’impegno di spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione di risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive all’art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003, è imputato al medesimo esercizio in cui è imputato l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione stessa.
Infatti, considerato che l’art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004 prevede che le somme erogate in anticipazione sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall’effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni, l’obbligazione giuridica concernente il rimborso dell’anticipazione è esigibile nel medesimo esercizio in cui l’anticipazione è erogata.
In allegato il resoconto della Commissione Arconet.