Frutto delle considerazioni di Arconet sono state le proposte arrivate in merito all’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità’ finanziaria riguardante la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità’.
Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.
Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.
Sono state definite in linea di massima tre diversi tipi di contabilizzazione:
Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l’esercizio sono registrate come segue:
a) le entrate derivanti dall’anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”;
b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
c) a seguito dell’incasso dell’anticipazione, le rate annuali di rimborso dell’anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell’anticipazione;
d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.
Tali modalità operative devono essere seguite fino all’integrale rimborso delle anticipazioni ed è rappresentata in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.
A questo link il testo completo del documento redatto da Arconet.
Fonte: ARCONET