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Antiriciclaggio, Comunicazioni Oggettive 2019: ecco il termine ultimo per l’invio

lentepubblica.it • 19 Giugno 2019

antiriciclaggio-comunicazioni-oggettive-2019Antiriciclaggio, Comunicazioni Oggettive 2019: arriva dall’Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia un comunicato che fornisce tutte le indicazioni utili in merito.


L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), con un comunicato stampa del 17 giugno 2019, ha fornito le indicazioni per banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica ai fini dell’invio delle comunicazioni oggettive, previste dalla normativa antiriciclaggio.

Antiriciclaggio, Comunicazioni Oggettive 2019

Entro il 15 settembre 2019 i soggetti obbligati trasmettono alla UIF le comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, secondo le Istruzioni emanate dall’Unità il 28 marzo 2019.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione.

Destinatari degli obblighi

I soggetti obbligati all’invio delle comunicazioni sono unicamente

  • le banche,
  • Poste Italiane S.p.A.,
  • gli istituti di pagamento e
  • gli istituti di moneta elettronica (incluse le succursali insediate in Italia e i punti di contatto centrali).

La trasmissione delle comunicazioni oggettive è effettuata dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della società, ovvero dal responsabile del punto di contatto.

Non rientrano tra i destinatari intermediari diversi da quelli indicati o altre categorie di soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio. Registrazione al sistema di segnalazione

Le comunicazioni devono essere trasmesse in modalità telematica attraverso il portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it), previa registrazione al sistema di segnalazione.

I segnalanti già abilitati alla trasmissione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA), avendo già comunicato i dati e la username del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, sono registrati d’ufficio al nuovo sistema di segnalazione.

A seguito dell’avvio della rilevazione, il referente potrà, sotto la propria responsabilità, abilitare altri soggetti all’invio delle comunicazioni, avvalendosi delle consuete funzioni di richiesta/concessione della delega operativa. Tutti i segnalanti abilitati alla trasmissione sono invitati a verificare la correttezza dei dati comunicati alla UIF e, ove necessario, a procedere tempestivamente alla rettifica dei dati non aggiornati.

Esonero dalla trasmissione della comunicazione negativa mensile

I soggetti obbligati che non operano in contanti o che effettuano operazioni in contanti esclusivamente al di sotto della soglia dei 1.000 euro possono chiedere l’esonero dalla trasmissione della comunicazione negativa mensile.

A tal fine, i segnalanti abilitati d’ufficio dovranno inviare un’attestazione in forma libera via PEC alla casella uif@pec.bancaditalia.it. Tale attestazione dovrà riportare il codice del segnalante4 e specificare se l’esonero viene richiesto per assenza di operatività in contanti ovvero per presenza di sole operazioni in contanti sotto soglia.

I segnalanti che si iscriveranno con il nuovo modulo di adesione dovranno indicare tale informazione nel modulo stesso.

Tempistiche di invio

L’invio di comunicazioni oggettive potrà essere effettuato a partire dal 1° settembre 2019 e dovrà essere completato entro il 15 dello stesso mese. In tale finestra temporale occorrerà inviare quattro comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019.

Successivamente l’inoltro delle comunicazioni oggettive sarà possibile dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ed entro i termini stabiliti.

Si tratta dei punti di contatto centrale di cui all’art. 2, comma 2, del Provvedimento. 4 Per le banche e Poste Italiane S.p.A. il codice segnalante coincide con il codice ABI su 6 cifre (comprensivo di eventuale zero iniziale e carattere di controllo finale) mentre per gli altri soggetti obbligati corrisponde al codice fiscale della società.

“Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento”. Per esempio: la comunicazione oggettiva relativa al mese di gennaio può essere inviata a partire dal 1° febbraio e deve pervenire alla UIF entro il 15 marzo.

Aggiornamento documentazione pubblicata

In data 24 maggio 2019 è stata aggiornata la documentazione tecnica relativa alla trasmissione delle comunicazioni oggettive:

  •  Istruzioni tecniche per l’inoltro delle comunicazioni oggettive in formato XML;
  • Informazioni e dati contenuti nelle comunicazioni oggettive;
  • Schema XML e file di esempio.
Fonte: Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)
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