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APE Volontaria, il codice tributo per recuperare Credito d’Imposta

lentepubblica.it • 15 Gennaio 2019

ape-volontaria-codice-tributoAPE Volontaria, ecco il codice tributo per recuperare il Credito d’Imposta. A dare chiarimenti è la risoluzione 4/E 2019 del 14 Gennaio 2019 dell’Agenzia delle Entrate.


Con la risoluzione n. 4/E del 14 gennaio 2019, è stato istituito il nuovo codice tributo “Apve” che consente all’Inps di recuperare in compensazione, tramite modello “F24 Enti pubblici” (F24 Ep), il credito d’imposta annuo riconosciuto dall’ente previdenziale a fronte di parte dei costi sostenuti per gli interessi sul finanziamento e per i premi assicurativi sulla copertura del rischio di premorienza, nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti (articolo 1, comma 177, legge 232/2016).

 

Il recupero del Credito d’Imposta

L’Inps recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.

 

I costi suddetti, relativi a finanziamento e assicurazione, sono quelli sostenuti da chi va in pensione prima di averla maturata (Ape volontaria), per i quali la legge di bilancio per il 2017 ha istituito, in via sperimentale, dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (articolo 1, comma 166, legge 232/2016), ovvero un prestito corrisposto in quote mensili da un istituto finanziatore, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal successivo comma 167, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del Dl 201/2011. Per inciso, si precisa che le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef.

 

La restituzione del prestito, garantita da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, partirà dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Con rate di ammortamento mensili per una durata di vent’anni.

 

Per il recupero delle somme riconosciute a titolo di credito d’imposta, quindi, l’Inps potrà utilizzare in compensazione con il modello “F24 Ep”, indicando il nuovo codice tributo “Apve” nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”.

 

Ovvero, nei casi in cui l’Inps debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “riferimento B” dovrà indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “aaaa”. Il campo “riferimento A” non deve essere valorizzato.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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