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Assegni, sanzione per la clausola “non trasferibile”

lentepubblica.it • 9 Marzo 2018

assegni-sanzioneAi sensi delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, sugli assegni quale sanzione è prevista in merito alla clausola “non trasferibile”? Numerose persone stanno ricevendo la notifica che annuncia l’irrogazione di una sanzione variabile. Quali sono i casi?


Sulla mancata emissione della clausola di «non trasferibilità» degli assegni da mille euro in su stanno incappando non i pericolosi riciclatori seriali ma soprattutto i piccoli consumatori. Per quale ragione sugli assegni c’è una sanzione specifica, se non ci sono problemi di copertura degli assegni?

 

Molti risparmiatori hanno blocchetti di assegni di vecchia data che non hanno mai utilizzato e li hanno staccati per importi a partire da mille euro a salire senza scrivere «non trasferibile» sullo strumento di pagamento. Mentre, come ha ricordato l’Abi in un vademecum di dieci punti per aiutare consumatori e risparmiatori a non cadere sotto la tagliola delle maxisanzioni, le banche ormai consegnano automaticamente ai clienti blocchetti che riportano già la dicitura prestampata di non trasferibilità.

 

Le sanzioni legate a questa colpevolezza sono cambiate, con il decreto legislativo 90 dello scorso anno che è entrato in vigore dal 4 luglio del 2017.

 

La sanzione varia da un minimo da 3mila a un massimo di 50mila euro. E anche l’oblazione, ossia quel meccanismo con cui si riconosce la dimenticanza, l’errore o la svista nel momento in cui arriva la contestazione e quindi si accetta di pagare senza colpo ferire, è tutt’altro che conveniente: il margine di oscillazione è da un terzo della sanzione massima (16.666 euro) al doppio della minima (ossia 6mila euro) entro 60 giorni dalla contestazione che viene effettuata dagli uffici del ministero dell’Economia.

 

Probabilmente, soprattutto per i soggetti che hanno emesso assegni liberi di importo modesto la scelta più conveniente è quella di non avvalersi dell’oblazione. Chi riceve le sanzioni può optare per dimostrare le proprie ragioni al Tesoro, inviando una propria “memoria”, per spiegare che non si tratta di riciclaggio ma pura dimenticanza. Probabilmente si otterrà l’irrogazione della sanzione minima di 3.000 euro, con la possibilità di beneficiare di un’ulteriore riduzione di un terzo. In questo caso si dovrà pagare l’importo di 2.000 euro.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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