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Assunzioni nelle PA: sanzioni sul personale anche per Comuni in dissesto?

lentepubblica.it • 8 Ottobre 2015

assunzioni, dissestoLa delibera espone la richiesta di un sindaco di un Comune in dissesto finanziario, di chiarimenti sull’esatta applicazione dell’articolo 41, comma 2 del DL n. 66/2014 conv. nella legge n. 89/2014, che preclude l’instaurazione di rapporti contrattuali finalizzati al reclutamento di nuovo personale per il caso di ritardo nei termini di pagamento da parte della PA.

 

Con delibera n. 245/2015 la Corte dei Conti ha dichiarato che in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento imposti alla PA, la sanzione che vieta le assunzioni di personale va applicata anche ai Comuni in dichiarato dissesto finanziario.

 

La risoluzione dell’avviso richiesto dal comune istante richiede una compiuta definizione tra il dissesto dell’ente (stato in cui il comune attualmente si trova) e la disciplina di recente introdotta per sanzionare l’eccessiva inadempienza delle pubbliche amministrazioni relativamente al rispetto dei termini medi di pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie, nell’ipotesi in cui la prima violazione sia riferita al medesimo anno solare in cui abbia luogo la procedura di cui in premessa.

 

La normativa conferente dispone che “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.

 

Tale previsione, dettata al fine di risolvere l’annosa problematica dei ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, pone a carico delle stesse, nel caso di violazione dei termini di pagamento fissati dalla normativa di settore (di derivazione comunitaria), una specifica sanzione, consistente nel divieto di stipulazione di contratti finalizzati all’assunzione di personale in senso stretto, ovvero all’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile.

 

La norma prende quindi in considerazione, accanto a un termine “privatistico” di scadenza del credito (quello disciplinato dall’art. 4 del d.lgs 231/2002 ai fini della decorrenza degli interessi moratori), un ulteriore termine “pubblicistico” (riferito alla media dei pagamenti per ogni singolo anno e non a ogni singolo atto liquidatorio) di ulteriori 60 (90 per l’anno 2014) giorni, finalizzato a prevedere poi, in carico agli enti morosi, conseguenti pregiudizievoli sulle facoltà assunzionali o, comunque, di instaurazione di rapporti di collaborazione.

 

Si riporta in allegato la delibera n. 245/2015 della Corte dei Conti.

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti
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