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Atti tributari: valide notifiche reperite ai coniugi separati “non collaborativi”

lentepubblica.it • 10 Novembre 2014

Se avvenuta all’indirizzo di residenza, è ragionevole presumere che la moglie consegni l’atto al diretto interessato, anche se i rapporti tra di loro non sono buoni.

La notifica di un atto tributario ai sensi dell’articolo 139 del codice di procedura civile, mediante consegna del plico al coniuge del contribuente, non può ritenersi illegittima a causa di un non meglio precisato “rapporto di conflittualità” tra il soggetto che ha ricevuto la cartella e l’effettivo destinatario.
La Cassazione, nella sentenza 22928 del 29 ottobre, ha inoltre osservato che, ai fini della valutazione della ritualità di una notifica, occorre aver riguardo in modo puntuale ai suoi elementi rilevanti, quali il luogo in cui si perfeziona e il soggetto che riceve l’atto.

La vicenda di merito
Un contribuente proponeva ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria disposta a suo carico dall’agente della riscossione.
La pronuncia di prime cure, favorevole all’interessato, veniva confermata dalla Ctr Abruzzo.
Il collegio di secondo grado aveva affermato la nullità di tutti gli atti impositivi emessi dall’ufficio e, in particolare, l’invalidità delle cartelle relative a tre annualità, rilevando che le iscrizioni a ruolo erano state effettuate in ritardo e che sorgevano “perplessità” sulla regolarità della notifica degli atti presupposti, ricevuti da persona qualificata talvolta quale moglie, talvolta quale madre del contribuente.

Il ricorso per cassazione e la pronuncia della Corte
Con ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia del giudice regionale deducendo in primis vizio di omessa motivazione sulla statuizione di tardività della notifica delle cartelle esattoriali, in quanto non supportata da alcun elemento a sostegno di tale assunto; quindi, censurando come assolutamente generica l’affermazione di irritualità della notifica degli atti impositivi.

Entrambe le censure sono state ritenute fondate dalla Corte di legittimità che, quanto al primo profilo, ha osservato che la Ctr aveva apoditticamente affermato che le iscrizioni a ruolo erano state effettuate in ritardo, omettendo ogni motivazione su tale conclusione.
Quanto alla regolarità della notifica degli atti da cui erano scaturite le iscrizioni a ruolo, la pronuncia in commento osserva che il giudice tributario regionale, esprimendosi in termini di “perplessità sulle notifiche”, si è limitato “a rilevare un rapporto di conflittualità coniugale che lascerebbe presumere che il coniuge non sia venuto effettivamente a conoscenza di quanto notificato, senza peraltro precisare gli elementi rilevanti ai fini della ritualità della notifica, quali il luogo in cui la stessa fu perfezionata e la qualità del soggetto cui l’atto fu consegnato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 c.p.c.”.

Di qui la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della medesima Ctr, per l’eventuale prosieguo del giudizio.

Osservazioni
In tema di notificazione di atti tributari, in virtù dell’espresso richiamo operato dall’articolo 60 del Dpr 600/1973, valgono in linea generale le regole procedurali stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice civile e i principi generali canonizzati in materia dalla giurisprudenza.
Tra questi principi vi è quello che costituisce un asse portante di tutto il sistema delle notificazioni, secondo il quale – poiché la finalità del procedimento di notifica è quella di assicurare la “conoscenza legale” dell’atto in capo al destinatario – il compimento delle formalità stabilite dalla legge per il perfezionamento del procedimento di notifica realizza una ragionevole presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, senza che sia invece necessaria la conoscenza concreta e effettiva.

Attraverso questo principio, l’ordinamento contempera l’esigenza dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario con l’interesse del soggetto notificante, la cui azione non può restare paralizzata da circostanze afferenti la sfera personale del soggetto cui la notifica è rivolta (il quale, altrimenti, potrebbe sempre agevolmente sottrarsi alla notificazione).

È proprio questa la situazione che si è verificata nel caso esaminato dalla pronuncia in commento, dove il destinatario della notificazione dell’atto tributario ha inteso mettere in discussione la validità della notifica stessa, adducendo un generico rapporto di conflittualità con il coniuge che aveva preso in consegna l’atto.

Ebbene, ammonisce la Corte, una siffatta situazione non è in grado di inficiare la ritualità della notifica, rientrando tra quelle circostanze che, in quanto concernenti la sfera personale dell’interessato, non possono assumere un valore oggettivo idoneo a rilevare sugli effetti dell’iter di notificazione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, nella notificazione mediante consegna dell’atto a persona di famiglia (parente, coniuge, convivente more uxorio, affine) rinvenuta presso l’abitazione del destinatario, la comunanza di vita e il vincolo solidaristico che deriva dal rapporto tra il consegnatario e il destinatario dell’atto sono sufficienti a giustificare la presunzione iuris tantum che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al diretto interessato.

A fronte di tale presunzione relativa, è ammessa la prova contraria, a carico di chi assume di non avere ricevuto l’atto, di dimostrare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario a casa propria, senza che assumano rilievo le sole certificazioni anagrafiche del familiare stesso (Cassazione, sentenze 9590/2010, 9277/2012, 1063/2013 e 7714/2013).
Ma questa prova, dovendo vincere l’enucleata presunzione legale, deve essere rigorosa e fondata su elementi oggettivi, non potendo consistere in elementi che si configurino come meri indizi o comunque circostanze soltanto soggettive (quali, come nella specie, un non meglio precisato “rapporto di conflittualità” con il consegnatario dell’atto) non riconosciute all’ordinamento quali valide prove.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Massimo Cancedda

 

 

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