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Atto amministrativo anche tramite postino privato: lo ha deciso la Cassazione

lentepubblica.it • 18 Aprile 2019

atto-amministrativo-tramite-postino-privatoAtto amministrativo anche tramite postino privato: così ha deciso la Cassazione, con la sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019.


La disciplina relativa alle notificazioni ha subito una costante evoluzione, in linea con le direttive Ue orientate nel senso della progressiva liberalizzazione del particolare settore.

Nel periodo in cui la riserva legale a favore del fornitore del servizio postale universale riguardava gli atti giudiziari e quelli concernenti le violazioni al Codice della strada, non operava alcun divieto rispetto alla notificazione a mezzo di servizio di posta privata di provvedimenti di natura amministrativa.

Questo, in breve, il principio di diritto formulato dalle sezioni unite, con la sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019, che, nel ritenere legittima la notifica di un’ordinanza (ingiunzione emanata dall’autorità competente ed eseguita tramite operatore postale privato), ha sancito una regula iuris, che appare applicabile in generale con riferimento a tutti gli atti amministrativi.

La vicenda processuale

Nell’ambito di un contenzioso dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche di Palermo, il giudice accoglieva il ricorso di un condominio avverso la sanzione amministrativa a esso irrogata dall’Organo competente in materia.

Quest’ultimo, dapprima, impugnava la pronuncia del collegio regionale dinanzi al Tribunale superiore, che respingeva il gravame; quindi, ricorreva in sede di legittimità avverso lo sfavorevole verdetto di seconde cure.

Nel ricorso, l’istante denunciava violazione dell’articolo 4 del Dlgs 261/1999, censurando l’affermazione del tribunale superiore, a parere del quale la notifica postale del provvedimento amministrativo impugnato, avvenuta il 5 giugno 2014, doveva essere eseguita, necessariamente e a pena di giuridica inesistenza, per il tramite del fornitore del servizio universale, escludendosi invece la possibilità di ricorrere ai medesimi fini a un operatore postale privato.

Nello specifico, il ricorrente asseriva che la previsione del citato articolo 4 vigente all’epoca dei fatti contestati, nella parte in cui stabiliva a favore del fornitore del servizio universale una riserva sugli invii postali raccomandati, doveva intendersi riferito ai soli invii concernenti atti giudiziari e non anche ad altri atti notificati a mezzo posta.

La pronuncia della Corte

La Corte ha accolto il motivo, confutando l’argomentazione della pronuncia impugnata secondo la quale la notificazione postale del processo verbale di contestazione della violazione amministrativa e la conseguente irrogazione della sanzione non poteva essere effettuata tramite gestore privato del servizio di posta.

Al riguardo, le sezioni unite ripercorrono l’evoluzione normativa della disciplina di riferimento, osservando che, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali voluto dalla direttiva 97/67/Ce, il Dlgs 261/1999 ha mantenuto un servizio postale universale, “espletato, all’esito della trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste, dalla società Poste Italiane s.p.a.”.

In seguito, prosegue la pronuncia, il Dlgs 58/2011, di recepimento della direttiva 2008/6/Ce, ha modificato l’articolo 4 del citato Dlgs 261/1999, restringendo l’ambito oggettivo dei servizi riservati alle sole notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 890/1982 e alle notificazioni postali dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada.

Alla luce del dettato normativo vigente ratione temporis, concludono le sezioni unite, a fronte di un provvedimento, emanato dall’organo competente, e che riveste natura di atto amministrativo e non già di atto giudiziario e neppure concernente violazioni al Codice della strada, risulta pertanto “legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata”.

Osservazioni

Secondo quanto esposto, la disciplina in materia di notificazione postale di atti, contenuta nel Dlgs 261/1999, ha subito una costante evoluzione, in coerenza con le direttive dell’Unione europea orientate nel senso della progressiva liberalizzazione del particolare settore attraverso il riconoscimento della possibilità di svolgimento dei relativi servizi in regime di piena e libera concorrenza.

Tradizionalmente, infatti, la legge prevedeva un regime di riserva, in virtù del quale gli adempimenti relativi ad alcuni specifici servizi postali erano affidati in via esclusiva all’operatore postale che, in ragione del possesso di specifici requisiti, assumeva la qualità di fornitore del servizio postale universale.

In particolare, per un certo periodo, l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo in argomento, ha previsto a favore del fornitore la riserva in ordine agli “invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”.

Successivamente, a decorrere dal 30 aprile 2011, data di entrata in vigore del Dlgs 58/2011, detto articolo 4 è stato “ridimensionato”, limitando l’esclusiva del fornitore ai “…servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” di cui alla legge 890/1982, e ai “servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (ovvero, le notificazioni postali dei verbali di accertamento delle violazioni alle disposizioni del nuovo Codice della strada).

Il medesimo articolo 4 è stato, poi, abrogato a opera dell’articolo 1, comma 57, lettera b), della legge 124/2017, a decorrere dal 10 settembre 2017, così eliminandosi qualunque riserva in favore del fornitore.

Tanto precisato, la questione della sussistenza o meno, nel periodo 30 aprile 2011 – 9 settembre 2017, di una riserva a favore del fornitore sugli invii raccomandati di atti amministrativi tributari ha formato oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale che, in mancanza di una soluzione interpretativa univoca, ha indotto la sezione VI della Corte di cassazione, con ordinanza n. 12152/2018, a rimettere la questione alla sezione V, istituzionalmente deputata alla funzione di nomofilachìa.

Nelle more di una decisione al riguardo, la sentenza delle sezioni unite in commento fissa una linea interpretativa piuttosto netta che, assai verosimilmente, sarà confermata dalle sezioni semplici.

Invero, ancorché la pronuncia del Collegio allargato di legittimità abbia avuto a oggetto un provvedimento di ordinanza-ingiunzione, si può ragionevolmente ritenere che la medesima regola sancita dalla sentenza n. 8416 in rassegna troverà applicazione anche con riguardo ad altri atti che, pur di contenuto diverso, ugualmente al primo hanno natura di atto amministrativo.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Massimo Cancedda
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