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Aumento Compenso Revisori Enti Locali, dal Viminale esito positivo

lentepubblica.it • 6 Marzo 2019

aumento-compenso-revisori-enti-locali-viminaleAumento Compenso Revisori Enti Locali, dal Viminale arrivano conferme: strada in discesa finalmente per ottenere questo risultato?


L’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno riveste carattere di orientamento sui profili gestionali che sono di competenza dell’ente locale e sul presupposto fondamentale del rispetto dell’autonomia amministrativa e gestionale dello stesso ente locale, nell’ambito dell’autorità discrezionale inerente le funzioni proprie.

Aumento Compenso Revisori Enti Locali, dal Viminale conferme

La decorrenza dei nuovi limiti massimi del compenso è partita dal 1° gennaio 2019.

Tale termine ha generato delle difficoltà applicative in considerazione della disposizione normativa di cui  al comma 7 dell’art. 241 del TUEL che prevede: “L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina” . La valutazione del significato letterale e sostanziale delle citate disposizioni, conduce a ritenere la natura convenzionale del rapporto che si instaura tra il revisore e l’ente, mediante l’affidamento dell’incarico al momento della nomina.

L’art. 1 comma 3 del D.M. 21 dicembre 2018, prevede che “l’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell’ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha  effetto retroattivo”. Per questo, tale formulazione lascia intendere la facoltatività dell’adeguamento  e  l’irretroattività degli effetti sui rapporti in essere.

Secondo il Viminale er i nuovi incarichi affidati dalla data del 1° gennaio 2019, l’aggiornamento del compenso fa riferimento ai nuovi limiti massimi che, come detto, sono suscettibili di applicazioni differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali delle parti che si manifestano nella delibera di nomina quale momento fondamentale di espressione dell’autonomia amministrativa e negoziale con la quale si compongono gli interessi sottostanti.

Di converso, per gli incarichi già in essere costituisce presupposto ostativo la “norma di sbarramento” sopra menzionata che fissa quale momento regolatore per il compenso del revisore la delibera di nomina; nondimeno, considerando la descritta natura del rapporto, la valutazione compiuta, al momento della nomina dell’impianto motivazionale della delibera consiliare, potrà supportare le diverse determinazioni del caso concreto.

In allegato il testo completo della nota ministeriale.

Fonte: Ministero dell'Interno
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