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Disposizioni per i fondi vincolati dell’avanzo di amministrazione

lentepubblica.it • 31 Marzo 2016

causaliL’ANCI Risponde alla seguente domanda avanzata da un Comune.

 

DOMANDA:

 

Con il riequilibrio la disponibilità di competenza ha consentito a questa amministrazione di stanziare (non impegnare solo stanziare) un fondo per un debito fuori bilancio relativo ad una controversia con un legale; in sede di determinazione del risultato di gestione dell’anno 2015 e’ possibile inserire tale importo tra i fondi vincolati dell’avanzo di amministrazione?

 

RISPOSTA:

 

La risposta al quesito è positiva. A tale proposito si richiama quanto previsto nell’ Allegato A/2 Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA che al punto 9.2 stabilisce che che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: … 3.gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). Inoltre relativamente al fondo spese legali si richiama quanto stabilito nei medesimi Principi Contabili al punto 5.2 lettera h: “In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

 

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.”

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali
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