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Baratto Amministrativo: estensione della portata

lentepubblica.it • 27 Aprile 2016

baratto-amministrativoIl Dlgs. n. 50/2016 (art. 190), recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, amplia l’istituto del baratto amministrativo.  Secondo l’articolo 190, comma 1, gli  enti  territoriali  definiscono  con  apposita  delibera  i criteri  e  le  condizioni  per  la  realizzazione  di  contratti  di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da  cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad  un  preciso ambito territoriale.

 

I contratti possono riguardare  la  pulizia,  la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o  strade,  ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e  riuso  con  finalità di interesse  generale,  di  aree  e  beni  immobili  inutilizzati.

 

In relazione alla tipologia  degli  interventi,  gli  enti  territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti  al  tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero  comunque utili alla comunita’ di riferimento  in  un’ottica  di  recupero  del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

 

La nuova norma riferisce di “contratti di partenariato sociale”, da stipularsi “sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione a un preciso ambito territoriale” e che “possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati”.

 

Ricordiamo che per Baratto amministrativo si intende il complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell’art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.

 

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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