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Benefici Fiscali anche per il ricercatore straniero?

lentepubblica.it • 24 Settembre 2020

benefici-fiscali-ricercatore-stranieroA rispondere a un interpello sull’argomento è l’Agenzia delle Entrate.


Benefici Fiscali anche per il ricercatore straniero? Il chiarimento arriva con la Risposta n. 307 dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello presentata da un cittadino straniero ricercatore.

L’Istante, cittadino straniero, dichiara di essere un ricercatore che, dal 1° gennaio2020, si è trasferito in Italia per svolgere l’attività di “ricercatore a tempo determinatodi tipo B” presso un’università italiana.

Inoltre fa presente di aver completato il dottorato nel suo Paese natio e poi diaver lavorato come ricercatore (postdoc) per 34 mesi, prima, e 26 mesi, dopo, in due Paesi europei.

Tanto premesso, chiede di sapere se può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del DL n. 78 del 2010, considerando che non ha mai avutola residenza in Italia e che è in Italia per la prima volta.

Ecco i dettagli.

Anche al ricercatore straniero spettano benefici fiscali?

Il citato articolo 44 dispone che:

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori…

La novità è che tale norma di favore trova applicazione anche per docenti e ricercatori stranieri che, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, risiedono in Italia e conservano tale residenza per almeno cinque periodi successivi.

Il requisito fondante è il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente per un periodo almeno pari a 183 giorni (184 gg se bisestile).

Inoltre per accedere ai benefici occorre:

  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
  • poi essere stati non occasionalmente residenti all’estero
  • inoltre aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università
  • e infine svolgere relativa attività di docenza e ricerca in Italia.

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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