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Bilancio Armonizzato: le regole per le Unioni di Comuni

lentepubblica.it • 7 Dicembre 2016

comuni italiaLa Ragioneria Generale dello Stato ha fornito dei chiarimenti in merito alla tempistica degli ultimi passaggi necessari a completare il recepimento del D.Lgs. n. 118/2011.


Bilancio Armonizzato: le regole per le Unioni di Comuni.

 

Il D.Lgs. n. 118/2011 ha previsto che le Regioni e gli enti locali, accanto alla contabilità finanziaria adottino, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.

 

Bilancio Armonizzato: le regole per le Unioni di Comuni

 

Secondo la RGS le unioni che superano i 5.000 abitanti devono rispettare le regole del bilancio armonizzato.

 

A decorrere dall’adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l’elenco definitivo dei residui iniziali..

 

Per le unioni il dubbio era se occorresse considerare la popolazione complessiva, oppure, quella dei singoli comuni che ne fanno parte. In base ai recenti chiarimenti, il dubbio scompare e si precisa che, quando la popolazione dell’unione supera i 5.000 abitanti, vanno rispettati determinati obblighi, rispettivamente, dal 2016 ed entro il 30 settembre 2017.

 

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.

 

Al bilancio di previsione è allegato l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

 

Ai fini del TUEL si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

 

L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

 

Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

 

 

Per un riepilogo completo sula gestione dell’ente in esercizio provvisorio potete leggere questo nostro approfondimento.

 

 

 

 

 

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato
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