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Enti Pubblici: stesso codice anche per bollo su documenti informatici

lentepubblica.it • 7 Maggio 2015

bollo, conservazione documenti digitaliEstesi alla modalità di versamento con F24 Ep i “numeri”, già istituiti per il modello F24 ordinario, per pagare l’imposta dovuta sui libri e sui registri rilevanti ai fini tributari

 

I soggetti tenuti a utilizzare l’F24 Enti pubblici possono assolvere l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici, riportando nella delega di pagamento gli stessi codici tributo già utilizzati dai fruitori dell’F24.
Il via libera è arrivato dalla risoluzione n. 44/E del 6 maggio 2015.

 

Si tratta, in particolare, dei codici “2501”, “2502” e “2503”, che l’Agenzia delle Entrate ha istituito – il primo, relativo alla vera e propria imposta, con risoluzione n. 106/2014; gli altri due, riferiti a eventuali sanzioni e interessi, con risoluzione n. 32/2015 – per consentire la concreta attuazione di quanto disposto dal Dm 17 giugno 2014 del Mef. Tale provvedimento, infatti, nel disciplinare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto (come richiesto dal Codice dell’amministrazione digitale – Dlgs n. 82/2005), ha previsto che l’imposta di bollo sia corrisposta, esclusivamente in via telematica, con il meccanismo dei versamenti unitari tramite F24.

 

Dunque, la risoluzione odierna apre all’utilizzo di quegli stessi codici tributo anche nei modelli F24 Enti pubblici. Vanno riportati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

 

Inoltre, nella delega di pagamento, devono essere compilati i campi “sezione”, con il valore “F” (“erario”), e “riferimento B”, con l’anno d’imposta (scritto in quattro cifre) cui si riferisce il versamento. Nessuna indicazione, invece, nel campo “riferimento A”.

 

Il versamento relativo all’imposta per le fatture, gli atti, i documenti e i registri emessi o utilizzati durante l’anno, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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