In cosa consiste il Bonus Facciate 2020? Ecco una guida completa alla nuova agevolazione: caratteristiche, requisiti e casi particolari.
Una delle novità contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) è un nuovo bonus fiscale che interessa molti italiani.
Si tratta di una nuova agevolazione prevista per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici, denominata Bonus Facciate.
In quanti potranno utilizzarla? A chi spetta? Ecco un riepilogo delle peculiarità del Bonus Facciate 2020, con una guida completa all’agevolazione.
Indice dei contenuti
Il Bonus facciate è una detrazione in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre già esistenti (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sisma bonus, bonus mobili) e riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico.
Le regole di base da applicare per il bonus sono contenute, a livello normativo, nell’Articolo 25 della sopra citata Legge di Bilancio 2020 che sono state definite le regole per il Bonus facciate, per il 2020.
Il “bonus facciate” è nato per abbellire gli edifici delle nostre città, che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comuna.
Come già detto, la detrazione si riparte in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi.
L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
Infine i contribuenti interessati non possono:
Andiamo adesso a uno dei punti più importanti: chi può beneficiare del Bonus Facciate 2020?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In particolare, i contribuenti interessati devono:
Per quanto riguarda chi non è ammesso al bonus, in primo luogo la detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Sono esclusi, per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Infatti, il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva.
Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire del “bonus facciate”.
La detrazione non spetta, inoltre, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di:
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).
Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Con un recente interpello l’Agenzia delle Entrate (numero 191 del 23 giugno 2020) fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicabilità della detrazione fiscale.
In questo interpello l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulle spese per il terrazzo a livello e per la copertura, da riparare, di un fabbricato.
Maggiori informazioni sono disponibili in questo nostro articolo.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Sono escluse dall’agevolazione, infatti, le spese:
Per concludere tracciamo un identikit sulle zone incluse per l’agevolazione e su quelle escluse.
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (come avevamo detto prima indicate dal decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Infine sono invece esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
Fonte: articolo di Simone Bellitto