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Bonus Investimenti per il Mezzogiorno: regole per credito d’imposta

lentepubblica.it • 16 Novembre 2016

school bonusBonus Investimenti per il Mezzogiorno: regole per credito d’imposta.


Legittimo il recupero dell’incentivo fiscale se, accedendo ai locali (di soli 18 mq e condivisi con altra società), non sono stati rinvenuti i beni agevolati di cui ai documenti di spesa. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 8 della legge 388/2000 spetta solo se il contribuente fornisce la prova che i beni dell’investimento siano esistenti ed entrati in produzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o all’ultimazione. È quanto ribadito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22156 del 2 novembre 2016.

 

La vicenda processuale

 

La vertenza giudiziaria nasce dall’impugnazione da parte di una società operante nel Mezzogiorno di un avviso di recupero di un credito d’imposta, usufruito ai sensi dell’articolo 8 della legge 388/2000, per l’anno 2006, e della correlata cartella di pagamento. La Ctp respinge il ricorso della ricorrente. La decisione viene confermata dalla Ctr, cui segue il ricorso in Cassazione. In particolare, la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 della legge 388/2000 con riguardo al rispetto della condizione normativamente prevista della messa in funzione effettiva dei beni strumentali oggetto dell’investimento agevolato, in correlazione al fatto storico del disconoscimento, da parte del Fisco, del correlato credito d’imposta, in ragione della non utilizzazione o messa in funzione dei beni.

 

La pronuncia della Cassazione

 

La Corte suprema conferma la legittimità del recupero del credito d’imposta effettuato dall’Amministrazione finanziaria, evidenziando il difetto del requisito dell’“entrata in funzione” dei beni, nei tempi e nei termini posti dalla legge.

 

Bonus Investimenti per il Mezzogiorno: regole per credito d’imposta

 

Alle imprese operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acqua, che, fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, abbiano effettuato nuovi investimenti nelle aree del Mezzogiorno, l’articolo 8 della legge 388/2000 attribuisce un credito d’imposta rapportato ai costi sostenuti. Il credito d’imposta spetta per gli investimenti relativi alle seguenti categorie di beni:

 

 

  • macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale (primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile), destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali interessate
  • programmi informatici per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese
  • brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva.

 

 

Per le grandi imprese, gli investimenti in questi beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti beneficiati per il medesimo periodo d’imposta. Gli investimenti sono agevolabili se il bene presenta il requisito della novità. Restano, pertanto, esclusi gli investimenti per beni a qualunque titolo già utilizzati. Tra le condizioni per la fruizione di detto credito d’imposta, il comma 7 della norma citata richiede che i beni oggetto dell’agevolazione entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. Al vaglio di legittimità, dunque, il rispetto, nel caso di specie, del requisito dell’entrata in funzione del bene oggetto dell’investimento agevolato.

 

Premesso, dunque, che i beni oggetto dell’investimento agevolato, possono essere sia materiali, mobili o immobili, da utilizzare durevolmente nell’attività d’impresa, sia immateriali, vale a dire quelli rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica, i brevetti e le relative licenze di sfruttamento, i marchi e le relative licenze di sfruttamento, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di sfruttamento di conoscenze tecniche non brevettate, know-how, nella sentenza impugnata, si è accertato come in sede di accesso nei locali di soli 18 mq, condivisi con altra società, non sono stati rinvenuti i beni agevolati di cui alle fatture d’acquisto (inclusi beni immateriali, quali software, licenze d’uso e brevetti).

 

La Ctr, dunque, sulla base dei fatti accertati, ha correttamente applicato la normativa in oggetto, non risultando, dal ricorso per cassazione, che sia stata soddisfatta la condizione dell’entrata in funzione dei beni nei tempi e nei termini posti dalla legge. Né la società ricorrente ha evidenziato dati certi contrari, al fine di dimostrare che i beni strumentali, rilevati sul libro cespiti al momento dell’accesso dei verificatori, al fine di essere agevolabili, fossero effettivamente esistenti presso la struttura produttiva ed entrati in funzione. Confermato, dunque, l’orientamento di legittimità (vedi Cassazione sentenza 20406/2014) in base al quale la corretta fruizione del credito d’imposta di cui al citato articolo richiede che sia soddisfatta la condizione dell’“entrata in funzione” del bene oggetto dell’acquisizione agevolata nei tempi e nei termini posti dalla legge.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Dora De Marco
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