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Bonus Mobili e Acquisto Parquet: detrazione è possibile?

lentepubblica.it • 12 Aprile 2018

bonus-mobiliE’ possibile usufruire del bonus mobili per l’acquisto del parquet?


Il bonus mobili (detrazione Irpef del 50%) è relativo all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) nuovi, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013) . Non rientrano nell’ambito dell’agevolazione gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017).

 

La detrazione spetta, dunque per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di:

 

  • mobili nuovi
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

 

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

 

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

 

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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