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Canone RAI: le modalità di comunicazione della dichiarazione sostitutiva

lentepubblica.it • 9 Maggio 2016

canone tvCanone RAI: le modalità di comunicazione della dichiarazione sostitutiva.


La dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata entro il 16 maggio 2016. Se si supera questa data l’esenzione scatterà solo per il secondo semestre dell’anno. Ultimi giorni per evitare l’addebito del canone TV sulla bolletta elettrica. Chi non possiede il televisore dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate per via telematica o tramite la posta ordinaria entro il prossimo 16 maggio. Da quest’anno, come noto, il pagamento non avverrà più tramite bollettino, ma mediante addebito nella fattura dell’ utenza di energia elettrica nella casa di residenza anagrafica. L’utenza elettrica, infatti, fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente. Questa presunzione si può superare solo con apposita dichiarazione sostitutiva resa dall’utente.

Canone RAI: le modalità di comunicazione della dichiarazione sostitutiva

La Dichiarazione. I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, dovranno pertanto dichiarare, compilando ed inviando il quadro A dell’apposito modello predisposto dalle Entrate, che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della sua famiglia anagrafica. A tal fine l’Agenzia precisa che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. In sostanza dovrà compilare il modello il titolare del contratto di energia elettrica di tipo residenziale che non possiede alcun apparecchio televisivo nell’abitazione principale nè in eventuali seconde case in cui la fornitura dell’energia elettrica risulti a lui intestata.

 

Le modalità. La comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento può essere inviato,tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. L’Agenzia ha aperto anche alla possibilità di trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo: cp22.sat@postacertificata.rai.it

 

Il rispetto della data del 16 maggio 2016 (per quelle presentate via posta farà sede il timbro postale in sede di invio) consentirà di non pagare il canone per l’intero anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 avrà, invece, effetto solo per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. La tavola sottostante riepiloga i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva in relazione agli effetti.

 

Gli apparecchi esenti. Per quanto riguarda gli apparecchi esenti valgono gli ultimi chiarimenti forniti di recente. In particolare l’Agenzia ha precisato che per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare. Si ricorda che sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento i detentori di apparecchi radiofonici purché tali apparecchi siano collocati esclusivamente presso abitazioni private (art. 24, comma 14, della legge n. 449/1997)

 

La validità. Si presti attenzione al fatto che la dichiarazione avrà validità solo per l’anno in cui è stata presentata ed espone a responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. Dunque per il prossimo anno la dichiarazione dovrà essere ripetuta.

 

A questo link invece potete consultare i requisiti per ottenere l’esenzione del Canone RAI.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Federico Pica
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