Dal 1° Gennaio 2021, infatti è entrato in vigore il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico).
Come vedremo all’interno dell’articolo la nuova tassa accorpa tutte quelle precedenti in materia, accentrandole in un’unica imposta. Scopriamo dunque assieme tutto ciò che occorre sapere sul nuovo Canone Unico Patrimoniale.
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Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) risulta prevista infatti l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo:
In aggiunta all’interno della stessa legge è prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.
Pertanto dallo scorso 1° Gennaio Comuni, Province e Città metropolitane devono deliberare soltanto questo nuovo tipo di canone.
Come anticipato, questo nuovo canone accorpa le tasse che precedentemente si occupavano di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.
Pertanto sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell’art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, i seguenti tributi:
Qui di seguito alcuni punti fondamentali che stanno alla base del funzionamento del nuovo Canone.
Il nuovo Canone non ha natura tributaria, bensì patrimoniale. E potrà quindi essere riscosso solo in sede ordinaria:
Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati:
Nello specifico il canone si applica ai messaggi:
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica:
È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
Inoltre è obbligato il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
Ricordiamo inoltre che al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.
L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall’Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell’atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
L’avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all’effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
Il Comune, nell’esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
IFEL-ANCI, nello scorse settimane ha presisposto uno schema di regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale.
Lo schema di regolamento si propone di agevolare il lavoro degli amministratori e degli operatori impegnati su atti da deliberare in tempi ristretti, fornendo soluzioni operative coerenti con la norma primaria e consapevoli degli spazi di autonoma regolamentazione delle entrate che il nostro ordinamento riserva ai Comuni.
Potete consultare lo schema completo a questo link.
Ricordiamo, infine, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 9/DF del 18 dicembre scorso, ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti sulla nuova tassa.
Infatti nel quesito sottoposto all’attenzione del Mef, un Comune riferisce di gestire direttamente la TOSAP e di aver invece affidato la gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni ad un soggetto esterno.
A questo link potete consultare queste delucidazioni in maniera dettagliata.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
OTTIMO
Abolita anche la tariffa rifiuti giornaliera.