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Cassazione: obbligo di chiarezza per la Fattura per detrazione IVA

lentepubblica.it • 5 Dicembre 2017

dicitura-fattura-312x166Ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi la fattura – per costituire elemento probatorio a favore dell’impresa – deve essere idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate. Questo è quanto affermato dalla Cassazione.


La fattura deve parlare chiaro e non deve avere “segreti” per l’Iva. L’ufficio finanziario è tenuto a riscontrare la coerenza fra le diverse operazioni realizzate, pertanto, non è sufficiente che tali documenti siano correttamente registrati in contabilità.

 

Ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, la fattura – per costituire elemento probatorio a favore dell’impresa – deve essere idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate, non essendo sufficiente una indicazione generica. In ogni caso, l’onere di provare l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale incombe sul contribuente. È quanto statuito dalla V sezione della Corte di cassazione nella sentenza n. 27777 del 22 novembre scorso.

 

La vicenda processuale

 

Il fatto trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’ufficio fiscale ha recuperato le imposte Irpeg, Irap e Iva a carico di una società in conseguenza del mancato riconoscimento di costi ai fini delle imposte dirette, ritenuti indeducibili poiché non adeguatamente motivati e non inerenti – secondo il disposto dell’articolo 109, comma 5 del Tuir – e delle corrispondenti detrazioni ai fini dell’Iva. Nello specifico, i costi non riconosciuti in sede di accertamento derivavano da fatture relative a prestazioni di consulenza promozionale, marketing e organizzazione di iniziative propagandistiche, asseritamente ricevute dalla società verificata e utilizzate nell’ambito di rapporti con un cliente. L’ufficio ha motivato il recupero sulla base della discrasia fra l’attività risultante dall’oggetto sociale e dal codice di attività della società verificata e quella riferibile alle prestazioni di cui ai costi recuperati, nonché sulla base della genericità delle fatture oggetto di contestazione e dell’esistenza di stretti rapporti di parentela tra i soci e gli amministratori delle diverse società coinvolte (fatturante, società verificata e società cliente).

 

L’accertamento dell’ufficio ha trovato conferma in entrambi i gradi di merito. Sia la Ctp di Vicenza sia la Ctr di Venezia, a seguito di appello della società contribuente, hanno respinto le tesi della parte “posta l’evidente impossibilità di risalire ai fatti a fondamento dell’emissione delle fatture”. Invero, secondo il giudice di secondo grado, a prescindere dall’aspetto formale (le fatture risultavano regolarmente registrate nella contabilità della società emittente e in quella della società verificata), l’ufficio è tenuto a riscontrare la coerenza fra le diverse operazioni realizzate tra le società, circostanza che nel caso di specie non è stato possibile appurare, tra l’altro, per l’assoluta genericità delle fatture “dalle quali non è possibile dedurre i termini delle reali prestazioni” rese a favore della società verificata. Da tali considerazioni, nonché dal fatto che i ricavi della società emittente le fatture erano costituiti quasi integralmente dalle prestazioni “asseritamente” rese a favore della società verificata, la Ctr trae, altresì, la conclusione che potrebbe trattarsi di operazioni “false” generate dall’attività di cartiera della società emittente.

 

La società contribuente ha proposto ricorso in Cassazione per violazione di legge – in particolare, delle disposizioni del Tuir, che regolano il criterio di inerenza dei costi – e per insufficiente motivazione in relazione alle circostanze di fatto in base alle quali il requisito dell’inerenza è stato escluso, con particolare riferimento all’affermazione della Ctr circa il ruolo di “cartiera” dell’emittente le fatture, connotata – a parere della ricorrente – dal vizio di ultrapetizione, evidenziando che l’ufficio non aveva disconosciuto i costi per inesistenza, bensì per difetto di inerenza.

 

La decisione

 

Il recupero operato dall’ufficio ha trovato conferma anche in sede di legittimità, non avendo la Corte di cassazione riscontrato – nella sentenza della Ctr di Venezia – i vizi lamentati dalla società verificata. In relazione alle asserite violazioni delle norme che disciplinano il principio di inerenza, il collegio ha evidenziato, innanzitutto, che la materia è regolata da alcuni principi cardine che possono essere riassunti nei seguenti termini:

 

 

  • sia in tema di imposizione diretta sia in tema di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’articolo 21 del Dpr 633/1972 e deve essere “idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate”; tale previsione, secondo la Corte risponde “ad una oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità essendo funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria” consentendo l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione, che deve essere indicato specificandone natura, qualità e quantità (cfr Cassazione, 21980/2015, 9846/2016, 21446/2014, 24426/2013, 9108/2012 e 5748/2010); una indicazione generica dell’operazione fatturata (consulenza, marketing, servizi professionali), infatti, non è idonea a soddisfare le finalità conoscitive che la norma intende assicurare (1)
  • sia ai fini della deduzione dei costi sia ai fini della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, l’onere di provare l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all’esercizio dell’attività medesima, incombe in ogni caso sul contribuente (cfr Cassazione, 13300/2017, 18475/2016, 21184/2014 e 16853/2013).

 

 

Alla stregua di tali principi consolidati, secondo la Corte suprema, le eccezioni sollevate dalla società con riferimento alle considerazioni espresse dal giudice del merito, in ordine all’inesistenza delle operazioni, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nel caso di specie, infatti, il giudice a quo ha ritenuto la legittimità degli accertamenti impugnati per difetto di prova dell’inerenza delle prestazioni oggetto della deduzione ai fini dell’imposizione diretta e della detrazione Iva, con un accertamento di fatto rispondente ai richiamati canoni interpretativi. Ciò, in particolare, tenuto conto degli elementi addotti dall’ufficio, tra i quali l’assoluta genericità delle fatture, che non ne ha consentito l’utilizzo ai fini probatori da parte della società verificata.

 

Il riferimento, in senso dubitativo, effettuato dalla Ctr di Venezia all’esistenza delle operazioni oggetto delle fatture non ha mutato la contestazione operata dall’ufficio (con conseguente vizio di ultrapetizione), ma ha “supportato” – insieme agli altri elementi – il giudizio sulla inerenza dei costi, posto che, come affermato dai giudici di legittimità, l’esistenza costituisce “presupposto indefettibile” dell’inerenza.


 

1)  Ad esempio, sono stati ritenuti indeducibili: i costi per servizi di trasporto (senza indicazione degli estremi del documento di trasporto) da Cassazione n. 7878/2016; i costi per prestazioni del professionista con la dicitura in fattura di “prestazione di consulenza commerciale effettuata”, non supportata da sufficiente documentazione, da Cassazione n. 7231/ 2016; i costi per consulenze infragruppo per difetto di inerenza, in considerazione della generica descrizione riportata in fattura (consulenza tecnico commerciale) da Cassazione n. 21184/2014. In tema di Iva, Cassazione n. 15177/2016 ha ritenuto indetraibile l’imposta portata da fatture per “servizi vari di consulenza”, “servizi vari ammnistrativi” e “servizi di segreteria”.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Letizia Berti
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