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Enti Locali: la certificazione del Patto di Stabilità dev’essere consegnata entro il 31 Marzo

lentepubblica.it • 18 Marzo 2015

certificazione, patto_stabilita1In attesa della pubblicazione in G.U., la Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto utile diffondere il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 19035 del 13 marzo 2015, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014 degli enti locali, in attuazione dell’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, le province e le città metropolitane trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2014, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno che, nell’anno 2014, hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre 2013, con imputazione all’esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013. In assenza di tale certificazione, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti nel 2014, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

 

L’omessa trasmissione comporta, a prescindere dal rispetto o meno del patto di stabilità interno, il divieto di assunzione di personale.

 

Per tutti i dettagli, consultate il documento in allegato al nostro articolo.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato
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