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Certificazione Pareggio di Bilancio, scadenza per i revisori commissari ad acta

lentepubblica.it • 25 Giugno 2018

certificazione-pareggio-di-bilancio-scadenza-revisoriCertificazione del pareggio di bilancio 2017, scadenza per i revisori commissari ad acta. Gli enti locali hanno ormai poco tempo. Ultimi giorni per la certificazione del pareggio di bilancio 2017 da parte dei revisori commissari ad acta.


Gli enti locali che non hanno onorato gli obblighi di certificazione entro il 31 marzo devono affrontare l’adempimento con un nuovo attore, il revisore dei conti, e un nuovo calendario, che scade il prossimo 29 giugno.

 

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal Commissario ad acta entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lett. e) e f), relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e alla rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, tenendo conto della gradualità prevista al comma 476.

 

La RgS. trasmette al Ministero dell’Interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissione della Certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno successivo a quello di riferimento.

 

Gli Enti Locali per i quali, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, devono inviare la Certificazione entro 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del Tuel.

 

L’obiettivo 2017 e’ stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria realizzato nel 2017 tra entrate e spese finali e l’obiettivo previsto per il 2017 e’ pari a 0 o positivo. Per gli enti che hanno conseguito l’obiettivo 2017, in attuazione dell’art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio 2017.

 

Condizione che, unitamente al rispetto del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione del pareggio 2017, consente di innalzare nell’esercizio 2018 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.

 

La certificazione deve essere firmata digitalmente solo dal revisore-commissario.

 

Il mancato assolvimento dell’obbligo è punito con la sanzione della decadenza automatica dal ruolo, anche se si tratta di attività originariamente posta in capo al responsabile del servizio finanziario, che deve peraltro garantire un aggiornamento delle scritture contabili per mostrare le corrette risultanze dell’esercizio chiuso.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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